Cedolare secca nel caso di comproprietà

Nel caso di immobile posseduto in comproprietà, l’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata singolarmente da ciascun proprietario persona fisica, con presentazione del modello Siria ovvero del modello 69. È possibile però che l’opzione venga esercitata solo da uno o da alcuni dei comproprietari. Cosa succede e come operare in tale caso particolare?

Nel caso l’opzione di cedolare secca venga esercitata solo da uno o alcuni dei comproprietari, l’opzione ha effetto solo per il comproprietari che hanno effettuato tale scelta e pertanto coloro che non esercitano l’opzione devono continuare a determinare l’IRPEF e le relative addizionali nei modi ordinari e versare l’imposta di registro, calcolata sulla parte di canone di locazione a loro imputabile, secondo la percentuale di possesso.

Si ricorda inoltre che, come chiarito dalla Circolare 26/2011, l’imposta di bollo è comunque dovuta in misura piena, anche se l’opzione è esercitata solo da alcuni proprietari

Esempio

Tizio, Caio e Sempronio, comproprietari rispettivamente al 35%, 35% e 30% di un immobile, decidono di locare; solo Sempronio opta, però, per la cedolare secca.

Il canone di locazione annuo è stabilito in Euro 6.000,00.

Solo Tizio e Caio versano l’imposta di registro, calcolandola sulla parte del canone a loro imputabile:

  • Canone totale di locazione (6.000,00) x quota possesso Tizio e Caio (35+35= 70%) per un importo di Euro 4.200,00 corrispondente alla quota di locazione non assoggettata a cedolare secca
  • Su tale importo dovrà essere calcolata l’imposta di registro: 4.200,00 x 2% pari a Euro 84,00

L’imposta di registro è dovuta solidalmente da Tizio, Caio e dall’inquilino.

L’imposta di bollo è dovuta in misura piena.