Nel caso di immobile posseduto in comproprietà, l’opzione per la cedolare secca deve essere esercitata singolarmente da ciascun proprietario persona fisica, con presentazione del modello Siria ovvero del modello 69. È possibile però che l’opzione venga esercitata solo da uno o da alcuni dei comproprietari. Cosa succede e come operare in tale caso particolare?
Nel caso l’opzione di cedolare secca venga esercitata solo da uno o alcuni dei comproprietari, l’opzione ha effetto solo per il comproprietari che hanno effettuato tale scelta e pertanto coloro che non esercitano l’opzione devono continuare a determinare l’IRPEF e le relative addizionali nei modi ordinari e versare l’imposta di registro, calcolata sulla parte di canone di locazione a loro imputabile, secondo la percentuale di possesso.
Si ricorda inoltre che, come chiarito dalla Circolare 26/2011, l’imposta di bollo è comunque dovuta in misura piena, anche se l’opzione è esercitata solo da alcuni proprietari
Esempio
Tizio, Caio e Sempronio, comproprietari rispettivamente al 35%, 35% e 30% di un immobile, decidono di locare; solo Sempronio opta, però, per la cedolare secca.
Il canone di locazione annuo è stabilito in Euro 6.000,00.
Solo Tizio e Caio versano l’imposta di registro, calcolandola sulla parte del canone a loro imputabile:
- Canone totale di locazione (6.000,00) x quota possesso Tizio e Caio (35+35= 70%) per un importo di Euro 4.200,00 corrispondente alla quota di locazione non assoggettata a cedolare secca
- Su tale importo dovrà essere calcolata l’imposta di registro: 4.200,00 x 2% pari a Euro 84,00
L’imposta di registro è dovuta solidalmente da Tizio, Caio e dall’inquilino.
L’imposta di bollo è dovuta in misura piena.