Con la risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica necessaria ai fabbisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) possono fruire della detrazione del 50%. Quali sono i requisiti per beneficiare del bonus fiscale? Qual è la documentazione necessaria? Qual è la compatibilità con altri benefici?
Per ottenere la detrazione non è necessaria una documentazione specifica, ma è sufficiente conservare quella comprovante l’avvenuto acquisto e l’installazione dell’impianto. Il beneficio fiscale non è cumulabile con la tariffa incentivante. Il bonifico bancario o postale parlante resta d’obbligo per fruire dei benefici fiscali.
Beneficio fiscale. L’agevolazione è riconducibile alla lettera h) del citato art. 16-bis che comprende gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.”
Parere del Mi.S.E.. La risoluzione dei tecnici del Fisco è conforme al parere del Ministero dello Sviluppo economico. Il Mi.S.E. ha confermato che il risparmio energetico può essere inteso quale risparmio elettrico derivante dal minor assorbimento di energia dalla rete esterna per effetto dell’utilizzo dell’impianto fotovoltaico. Il Ministero ha anche spiegato che, secondo la normativa comunitaria, maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq l’anno), dunque migliore è la classe energetica dell’edificio. Sulla base di tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto la soluzione determina una riduzione dei consumi di fonte fossile.
Documentazione per la fruizione del beneficio. Con riferimento alla documentazione che attesta il conseguimento di risparmi energetici da fonte fotovoltaica, nel rispetto del secondo periodo della lettera h) dell’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir,, il Fisco fa propria la tesi del Ministero per lo Sviluppo Economico che ha evidenziato come la realizzazione dell’impianto fotovoltaico comporti automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico. Quanto già precisato sull’attestazione del risparmio energetico non esime, comunque, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione in questione, dal conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. Nel caso in cui la norma non preveda alcun titolo abilitativo, il contribuente deve conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Compatibilità con altri benefici. Per quanto riguarda la compatibilità della detrazione con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, la risoluzione ha evidenziato che l’articolo 12 del D.M. 5 luglio 2012, pur prevedendo l’incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, nulla dispone sull’incompatibilità fra lo scambio sul posto e gli altri benefici. Da ciò è possibile ritenere che il meccanismo dello scambio sul posto sia compatibile con i benefici fiscali in questione e che conclusioni analoghe possano essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato. Viene precisato nel documento di prassi che per beneficiare della detrazione fiscale, legata al recupero del patrimonio edilizio abitativo di unità immobiliari residenziali, l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica deve soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione, quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.
La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configura esercizio di attività commerciale. È il caso, ad esempio, di un impianto che abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non viene posto a servizio dell’abitazione.
Il bonifico parlante. Il documento di prassi ricorda infine che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, la percentuale di detrazione del 36% è elevata al 50% e il limite di spesa è passato da 48mila a 96mila euro.
Per sfruttare al meglio l’apertura dell’Agenzia delle Entrate è il caso di ricordare la precedente risoluzione n.55/E del 7 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate. In tale documento, ai contribuenti che avevano pagato con un bonifico privo delle caratteristiche per l’ottenimento dell’agevolazione, veniva suggerito di rifare un nuovo bonifico bancario o postale all’impresa installatrice, completo di dati richiesti per la detrazione del 36%-50%, e concordare con il fornitore le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN