Gli interessi passivi? Sono limitati dal R.O.L.!

Vediamo come cambia la natura dei limiti alla deduzione degli interessi passivi dal reddito IRES, introdotti dall’articolo 96 del TUIR che, rivoluzionando i termini di calcolo, prevede il raffronto con gli interessi attivi e i proventi assimilati, e la comparazione con l’eccedenza del risultato operativo lordo (il famoso R.O.L.).

L’art.96 del T.U.I.R. fissa le regole relative alla deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali soggette ad IRES (con esclusione di banche, imprese di assicurazione, società capogruppo di banche ed assicurazioni, società consortili di cui all’art. 96 DPR 554/1999, società di progetto, società costituite per realizzazione di interporti e società il cui capitale sia prevalentemente detenuto da enti pubblici, per le quali vigono norme diverse).

In particolare, stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del co.1, lett.b) dell’art.110 (interessi capitalizzati), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta nella seguente misura:

a)      al 100% per la  quota parte che trova copertura negli interessi attivi e proventi assimilati dello stesso esercizio;

b)      nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (R.O.L.) per la parte eccedente.

Il Risultato Operativo Lordo (R.O.L.) è la differenza tra il Valore della Produzione ( A ) e i Costi della Produzione ( B ) del bilancio redatto in base ai principi contabili nazionali (art.2425 C.C.); a tale valore  vanno aggiunti gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (voci B10a e B10b) e i canoni di leasing relativi a beni strumentali (voce B8).

Semplificando, per individuare correttamente il risultato operativo lordo,  si utilizzerà  la seguente formula: ROL = (A – B) + (B10a+B10b) + B8.

Per la parte di interessi passivi che eccede il valore degli interessi attivi e il 30% del ROL, è previsto il riporto agli esercizi successivi senza limiti di tempo (C.M.21/4/2009 n.19/E). In altre parole,  gli interessi passivi non dedotti nell’esercizio oggetto di dichiarazione si sommeranno agli interessi passivi dell’esercizio successivo e la loro somma formerà la nuova base di calcolo per la verifica dei requisiti di deducibilità.

Inoltre, a partire dall’esercizio 2010 (3° esercizio da quello in corso al 31/12/2007), nel caso in cui gli interessi passivi, al netto di quelli attivi, siano inferiori al 30% del ROL, la quota di ROL non utilizzata potrà essere riportata a nuovo e utilizzata per innalzare il limite di deducibilità degli interessi passivi dell’anno successivo.

Anche l’eccedenza di interessi attivi rispetto agli interessi passivi di un determinato esercizio può essere utilizzata per dedurre interessi passivi riportati da anni precedenti (C.M. n.38/E, p.to 1.4 del 23/6/2010).

Ai fini del calcolo vanno considerati tutti gli interessi passivi, gli interessi attivi, gli oneri e i proventi assimilati  di natura finanziaria derivanti da contratti di mutuo, contratti di leasing, prestiti obbligazionari o emissione di titoli similari e ogni altro rapporto avente causa finanziaria (contratti di conto corrente bancario, ecc.). Si tiene conto, inoltre, degli interessi attivi su prestiti ai dipendenti se questi derivano dall’erogazione a loro favore di una somma di denaro con obbligo di restituzione e per la quale è prevista una specifica remunerazione (C.M.23/6/2010 N.38/E) e sono ammessi anche gli interessi inerenti il cosiddetto notional cash pooling, un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti allo stesso gruppo ( Circ. 21 aprile 2009 n.19 ).

Si precisa, infine, che i soggetti creditori delle pubbliche amministrazioni possono considerare tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto percentuale, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

Sono esclusi dal conteggio, in quanto interamente deducibili:

  • gli interessi impliciti ed espliciti derivanti da debiti di natura commerciale anche se contabilizzati separatamente e in generale quelli derivanti da rapporti che non hanno una causa finanziaria (C.M. 21/4/2009 n.19/E e C.M.23/6/2010 N. 38/E).
  • gli interessi passivi sui depositi cauzionali relativi a contratti commerciali in quanto tali depositi non hanno una causa finanziaria ma derivano da rapporti di natura puramente commerciale.

Sono parimenti esclusi dal conteggio, per la ragione inversa, essendo totalmente indeducibili:

  • gli interessi passivi inerenti costi addebitati da imprese aventi sede in Paesi Black list (art.96, co.6 e art. 110, co.7 e 10 T.U.I.R.);
  • gli interessi relativi a titoli obbligazionari emessi, quando i rendimenti afferenti eccedono i limiti previsti dall’art.3, co.115 L.549/1995;
  • gli interessi corrisposti dalle società cooperative sui finanziamenti dei soci quando i rendimenti eccedono i limiti previsti dall’art.1 co.465 L.30/12/2003 n.311;
  • gli interessi passivi di funzionamento (diversi da quelli di finanziamento) relativi all’acquisto di immobili diversi da quelli strumentali per l’esercizio dell’impresa, o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (art.96, co.6 e art.90, co.2 T.U.I.R.).

Valentina Piva – Centro Studi CGN