In tema di sicurezza sul lavoro sono molti gli adempimenti in carico al Datore di Lavoro (DdL), ed alcuni di questi non possono nemmeno essere delegati ad altri. La normativa di riferimento è il Testo Unico 81/2008, integrata dal D.Lgs. 106/2009, nel quale sono contenuti tutti i presupposti della sicurezza nei luoghi di lavoro. Analizziamo sinteticamente quali sono i principali compiti del DdL che, come vedremo, vanno ben oltre la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Questi compiti possono essere così riassunti:
- valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- nomina del Medico Competente (MC);
- designazione dei lavoratori addetti al primo soccorso e all’antincendio;
- consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai lavoratori;
- adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento
È bene precisare fin d’ora che questi doveri sussistono pure nei casi in cui vi sia un solo lavoratore dipendente, quindi è bene che ogni datore di lavoro conosca al meglio gli obblighi cui deve adempiere per non incappare in sanzioni, che in alcuni casi possono anche essere di natura penale.
Con il riassetto della normativa di sicurezza sul lavoro avutasi con il T.U. 81/2008 si è voluto rendere centrale il ruolo del DdL in tema di sicurezza sul lavoro, rendendo non delegabili ad altri la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP. Per quanto concerne la valutazione del rischio, essa consiste nella valutazione e stima di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, che devono essere esaminati in relazione alla loro pericolosità (pericolo) e probabilità di accadimento (rischio). La stima di questa relazione, pericolo e rischio, è alla base del DVR, proprio perché permette di classificare il grado di rischio di situazioni potenzialmente dannose. Ciò permette la pianificazione di interventi e misure da adottare allo scopo di diminuire il rischio sul luogo di lavoro. Facciamo un esempio per meglio comprendere cosa si deve intendere per “rischio” e cosa per “pericolo”. Poniamo ad esempio che all’interno del nostro ufficio siano presenti delle scale; queste per loro natura costituiscono un pericolo, nel senso che un’eventuale caduta dalla scale può procurare dei danni. Tuttavia il rischio che ciò accada è minimizzato se le scale sono fatte a norma, sono provviste di corrimano e i gradini sono antiscivolo.
La nomina del RSPP è il secondo obbligo, non delegabile, in capo al datore di lavoro. Nelle aziende occupanti fino a 200 lavoratori (con alcune eccezioni) può essere lo stesso datore di lavoro a ricoprire questa posizione, previa adeguata formazione. Diversamente deve essere designata una figura interna, od anche esterna all’azienda. In ogni caso la persona incaricata del ruolo di RSSP deve possedere un adeguato titolo di studio e deve aver frequentato i corsi di formazione previsti per la mansione di RSSP. Questa persona si occupa del coordinamento del sistema di prevenzione e protezione (SPP), e collabora con il datore di lavoro alla stesura del DVR.
Il medico competente (MC) deve essere designato se la tipologia di lavoro svolto dai dipendenti comporta particolari rischi, tali da richiedere la necessità di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Risulta utile ricordare che i lavoratori che utilizzano un personal computer per almeno venti ore settimanali, sono considerati lavoratori video terminalisti, ed in questi casi è obbligatoria per il datore di lavoro la nomina del MC e la predisposizione della sorveglianza sanitaria per questi dipendenti.
Certamente non si esauriscono con queste nozioni i compiti e gli obblighi in carico al DdL in tema di sicurezza sul lavoro. Obbiettivo di questo articolo è solamente la volontà di richiamare l’attenzione del lettore, magari proprio un “datore di lavoro”, sul tema della prevenzione dei rischi sul lavoro e sulle principali disposizioni da osservare.
Alessandro Culos – Centro Studi CGN