I bilanci abbreviati costituiscono circa il 90% dei bilanci depositati presso le Camere di Commercio: vediamo quali sono le peculiarità del bilancio in forma abbreviata e quali i requisiti dimensionali richiesti dalla normativa.
Le semplificazioni consentite dal bilancio abbreviato
L’art. 2435 bis del Codice Civile permette di adottare i seguenti meccanismi di semplificazione rispetto al bilancio ordinario:
- L’esposizione dei prospetti contabili di Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma più condensata e meno analitica.
- La riduzione dei contenuti obbligatori da fornire in nota integrativa.
- La possibilità di non redigere la Relazione sulla Gestione, purché siano fornite alcune specifiche informazioni in nota integrativa.
Analizziamoli nel dettaglio.
Le semplificazioni previste per lo Stato Patrimoniale sono:
- l’esposizione delle sole voci contrassegnate con lettere maiuscole A) e con numeri romani I), omettendo le voci 1) e le sottovoci a);
- le Immobilizzazioni Immateriali (BI) e Materiali (BII) devono essere esposte ai valori lordi, ai quali dovranno essere detratti in forma esplicita i fondi ammortamento e svalutazione, evidenziando il valore netto finale. È il caso di ribadire che, a differenza del bilancio ordinario, nel bilancio abbreviato le immobilizzazioni non devono essere dettagliate in sottovoci. Sempre nel bilancio ordinario, i valori sono esposti già al netto dei relativi fondi rettificativi. Ciò risulta evidente dall’immagine sottostante:
- è possibile ricomprendere da un lato, le voci “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” (A) e Ratei/Risconti (D) dell’Attivo nella voce “Crediti dell’attivo circolante” (CII); dall’altro la voce Ratei/Risconti (E) del Passivo in quella “Debiti” (D);
- sia nella voce “Crediti dell’attivo circolante” che in quella “Debiti”, deve essere indicata separatamente la quota riferita all’esercizio successivo.
Per quanto riguarda il Conto Economico è possibile:
- raggruppare alcune voci, precisamente: le voci A2 e A3 riferite alla variazione delle rimanenze e lavori, le voci B9 c/d/e/ riferite ai costi del personale, le voci B10 a/b/c riguardanti gli ammortamenti, le voci C16 b/c proventi finanziari ed infine quelle D18 a/b/c e D19 a/b/c che si riferiscono rispettivamente a rivalutazioni e svalutazioni;
- nelle voci E20 ed E21 non è richiesta la separata indicazione rispettivamente delle plusvalenze e delle minusvalenze, nonché delle imposte relative a esercizi precedenti.
Anche la nota Nota Integrativa diventa più snella, in quanto è possibile omettere le seguenti informazioni:
- la differenza se rilevante nei metodi di valutazione FIFO/LIFO/media ponderata e i valori finali d’esercizio (art.2626 n.10);
- l’analisi dei movimenti delle immobilizzazioni (art.2627 n.2);
- la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento e “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” (art.2626 n.3);
- la composizione delle voci “ratei e risconti attivi e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi dello stato patrimoniale (art.2627 n.7);
- i conti d’ordine (art.2627 n.9);
- la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (art.2627 n.10);
- la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari (art.2627 n.12);
- la composizione delle voci “proventi straordinari e “oneri straordinari del conto economico (art.2627 n.13);
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate e differite (art.2627 n.14);
- il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria (art.2627 n.15);
- i compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci (art.2627 n.16);
- il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio (art.2627 n.17).
Si può fare a meno di redigere la Relazione sulla Gestione, purché in Nota Integrativa sia indicato:
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (art.2628 n.3);
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio (art.2628 n.4).
Ma quali sono i requisiti per presentare un Bilancio Abbreviato?
Ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile, sono escluse dalla facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, le imprese che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.
Tutte le altre società invece, devono rispettare una serie di parametri dimensionali che circoscrivono l’ambito di applicazione del bilancio abbreviato. In particolare, le imprese neocostituite nel primo esercizio, o quelle già avviate per due esercizi consecutivi, non devono aver superato due dei seguenti limiti:
Questi sono i parametri adottati da Legislatore per definire le “imprese di minori dimensioni”.
Nella tabella sottostante mettiamo a sistema quanto appena visto:
Come si evince dallo schema, nel “caso A” la società che nel 2011 (per la prima volta) aveva superato due dei tre limiti che caratterizzano le imprese di modeste dimensioni, ha optato per il mantenimento della forma di bilancio abbreviata, nel pieno rispetto della normativa. Persistendo nell’esercizio 2012 la condizione di sforamento, la società si vedrà costretta a redigere il bilancio 2012 in forma ordinaria.
Ipotizzando infine che l’impresa rientri nei limiti già a partire dall’esercizio successivo, gli amministratori potranno nuovamente tornare a redigere il bilancio 2013 in forma abbreviata.
Ricordiamo infine che redigere il bilancio abbreviato è solo una facoltà dell’impresa: se la strategia aziendale è volta alla trasparenza e a garantire una piena informativa a tutti gli stakeholders, siano essi banche o altri soggetti esterni, allora il bilancio in forma ordinaria risulterà senz’altro preferibile.
Alberto Facca – Centro Studi CGN