Dal 2013 le società in perdita sistemica entrano a far parte della platea delle società non operative. Cosa prevede in concreto la nuova disciplina? Quali sono i soggetti passivi interessati?
L’articolo 2, comma 36-decies del Decreto Legge 138/2011 prevede che le suddette società diventano di comodo se nel triennio precedente al periodo d’imposta si verificano queste condizioni alternative:
- per tre periodi consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale;
- per due anni hanno dichiarato una perdita fiscale e nel terzo un reddito inferiore a quello minimo.
I soggetti passivi che possono essere colpiti da tali disposizioni sono:
- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- società ed enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero da considerare fiscalmente residenti in Italia per effetto delle presunzioni di c.d. estero vestizione dell’art. 73 del TUIR.
È opportuno fare due appunti:
- per “reddito dichiarato” si intende il reddito ai fini IRES del periodo d’imposta che risulta dalla relativa dichiarazione (in pratica è il reddito complessivo al lordo dell’utilizzo di eventuali perdite di esercizi precedenti);
- sebbene nel quarto periodo la società abbia un reddito presunto che soddisfa il “test di operatività”, essa deve comunque calcolare la maggiorazione sul reddito imponibile.
La conseguenza di tale disposizione è che le società di comodo avranno una maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5% (per un totale del 38%) come disposto dal Decreto Legge 138/2011.
Quindi, per il 2013, si prenderà in considerazione il triennio 2009-2011 e la base imponibile per l’anno d’imposta del 2012 sarà così determinata:
- il reddito minimo, stabilito dall’art. 30 della Legge n. 724 del 1994, se maggiore del reddito effettivo;
- il reddito effettivo, se maggiore del reddito minimo.
In quest’ultimo caso le perdite possono essere computate per la parte eccedente a quello del minimo e con i limiti previsti dell’articolo 84 del TUIR.
È importante ricordare che tale disposizione viene applicata anche se la società nel 2012 soddisfa il “test di operatività”, in quanto la presunzione di società non operativa si basa sul triennio precedente al periodo d’imposta (ovviamente nel 2013, la società non sarà più di comodo): quindi nel 2012 dovrà versare la maggiorazione del 10,5%.
Nel caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, il comma 36-octies, prevede che:
- i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e provvedono al relativo versamento;
- i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
In poche parole il legislatore afferma il principio secondo cui l’applicazione della maggiorazione IRES avviene autonomamente, in capo ad ogni singola società (di capitali) che si qualifichi “di comodo”.
Per quanto riguarda la tassazione di gruppo:
- la consolidata “non operativa” assoggetta il proprio reddito alla maggiorazione del 10,5% e trasferisce lo stesso alla fiscal unit che calcola e versa l’imposta ad aliquota ordinaria (27,5%);
- la consolidante “non operativa”, invece, assoggetta il proprio reddito alla maggiorazione del 10,5% e aggiunge lo stesso ai redditi ricevuti dalle consolidante, su cui calcola e versa l’imposta ad aliquota ordinaria.
Nel caso di partecipazioni societarie:
- la partecipata “non operativa” assoggetta il proprio reddito ad aliquota del 10,5% e lo trasferisce alla partecipante (socio);
- la partecipante “non operativa” assoggetta il proprio reddito ad aliquota del 38% (27,5%+10,5%) ed il reddito della partecipata al 27,5%.
Andrea Radin – Centro Studi CGN