Modello 730: novità e istruzioni per la deducibilità della previdenza complementare

Ci occupiamo in dettaglio della deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare nella dichiarazione dei redditi 2013, accennando all’evoluzione della disciplina fiscale di tali versamenti e fornendo un esempio pratico di compilazione del modello 730/2013.

La Previdenza complementare nasce con il D.Lgs. 124/1993 il quale fissa le regole per la costituzione dei fondi pensione complementari; in precedenza vi era solo l’art. 2117 c.c. che tutelava i fondi speciali per la previdenza ed assistenza costituiti internamente dall’impresa con o senza contribuzione dei lavoratori.

Successivamente la L.335/1995, oltre a riformare il sistema pensionistico obbligatorio trasformandolo da sistema di tipo retributivo in quello contributivo, modifica molte regole che disciplinavano la previdenza complementare sotto il regime del D.Lgs. 124/1993.

È con il D.Lgs. 47/2000 che si effettua una più vasta riforma organica della disciplina tributaria della previdenza complementare, introducendo forme individuali di previdenza e riformando il regime fiscale delle assicurazioni sulla vita.

L’ultimo D.Lgs. 252/2005, insieme alla riforma delle pensioni del sistema pubblico, modifica anche il regime della previdenza complementare con la finalità di aumentarne l’appetibilità e le fonti di finanziamento. La riforma, in vigore dal 01.01.2007, ha come novità principale di finanziare la previdenza complementare anche con il solo conferimento del trattamento di fine rapporto.

Attualmente Ia deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare è disciplinata dall’art. 10 del Tuir, 1 c., lett. e-bis) e dal richiamato art. 8, 4 c., del D.Lgs. 252/2005.

La deduzione dal reddito complessivo è consentita per un importo non superiore ad euro 5.164,57 ed ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del TUIR.

Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Detta somma sarà esclusa dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale.

Il principio ispiratore della disciplina (analogo a quelle delle legislazioni di altri paesi) è quello del rinvio della tassazione del reddito accantonato a fini previdenziali cosicché i contributi versati non sono tassati né al momento della destinazione al fondo né durante la fase di accumulo, ma sconteranno le imposte solo all’atto dell’erogazione della prestazione pensionistica.

La nuova norma consente ai lavoratori di prima occupazione, assunti dal 1 gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile, di dedurre dal reddito complessivo nei venti anni successivi al quinto anno di contribuzione, i contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57 in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.882,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni, e in ogni caso non superiore a euro 2.582,29 per anno (art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252/05).

Quest’ultima norma, essendo trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, costituisce la principale novità della dichiarazione fiscale corrente.

Nel Cud 2013 e di conseguenza nel modello 770/2013 è stata infatti inserita una sezione riservata alla deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione per i dipendenti di prima occupazione assunti dal 01/01/2007.

I dipendenti contraddistinti al punto 8 del CUD con il codice 3 (o – A – in caso di situazioni miste), possono dedurre a partire dal 6° anno di adesione al fondo e fino al 25° anno, la differenza tra l’importo massimo dei contributi deducibili nei primi 5 anni (euro 5.164,57 * 5 = euro 25.822,85) e quanto effettivamente versato e dedotto nel medesimo periodo (cosiddetto bonus di deducibilità).

Precisazioni in merito all’utilizzo del ‘bonus deducibilità’  sono contenute nella Risoluzione Ministeriale 131/2011, dove è stato chiarito che del bonus potrà essere speso entro i 20 anni successivi a alla fine del primo quinquennio di adesione per un importo non superiore a euro 2.582,29 annui.

I nuovi punti del modello CUD (punti 122-126) e del modello 770 derivano dal fatto che nel 2012 è terminato il primo quinquennio successivo all’entrata in vigore della disposizione (2007-2011), e quindi a partire dal 2012, il dipendente può utilizzare il bonus di deducibilità maturato nei primi 5 anni di adesione alla previdenza complementare.

Nella sezione dedicata sono riepilogate le informazioni che consentono di ricostruire il bonus accumulato, quello utilizzato e quello residuo.

Se nel 2012 una quota di bonus maturato è stata già utilizzata (nel limite di euro 2.582,29) questa è esposta nel punto 123 della certificazione, e si andrà ad aggiungere alla deduzione ordinaria massima di euro 5.164,57 indicata al punto 120. Il bonus maturato, sebbene non evidenziato nella certificazione, si può ricostruire sottraendo dall’ammontare massimo della deduzione del primo quinquennio (euro 25.822,27), quanto effettivamente versato e dedotto nello stesso periodo, esposto al punto 124. La quota residua di bonus, al netto dell’eventuale utilizzo, così come i futuri anni residui (rispetto ai 20 anni), sono indicati rispettivamente nei punti 125 e 126.

Esempio

Un lavoratore ha iniziato la sua attività dal 2 luglio 2007 e dallo stesso giorno ha aderito a una forma di previdenza complementare versando i contributi.

Essendo trascorso il primo quinquennio di iscrizione alla previdenza complementare dal 2012 ha la possibilità di fruire del bonus di deducibilità fiscale, pari a euro 15.823, (25.823 – 10.000) (da indicarsi nel punto 124 del Cud).

Nel 2012 il contribuente ha allora versato al fondo pensione euro 7.000 (da indicarsi al punto 122) e l’importo è stato interamente dedotto poiché la quota eccedente il limite annuo di euro 1.835 (7.000 – 5.165), indicata nel punto 123, è inferiore a euro 2.582.

A fine 2012, pertanto, il bonus di deducibilità residuo (di cui al punto 125) è pari a euro 13.988 (15.823 – 1.835) e potrà essere utilizzato nei successivi 19 anni (come da punto 126).

Nel Modello 730 / 2013 si può compilare il rigo E28 indicando in colonna 1 l’importo che è già stato dedotto dal reddito di cui ai punti 1 e 2 del CUD sommando la quota ordinaria al punto 120 (5.165) e l’eccedenza al punto 123 (1.835) pari appunto a quanto versato di euro 7.000.

La compilazione del rigo potrà essere ininfluente ai fini della liquidazione dell’imposta, in quanto della deduzione ne ha già tenuto conto il sostituto d’imposta.

Con tale disposizione si sono voluti favorire i lavoratori di prima occupazione che, conseguendo nei primi anni lavorativi un reddito più basso, hanno minore capacità di investire nella previdenza complementare, consentendo loro di utilizzare l’importo residuo rispetto al limite massimo annuale, di cui non si sono avvalsi nei primi 5 anni, nei successivi 20.

Ciò significa che se il lavoratore, nei 20 anni successivi ai primi 5, verserà sempre contributi inferiori ad euro 5.165 perderà definitivamente la possibilità di utilizzare il plafond accumulato.

Gianluigi Degan – Centro Studi CGN