La cedolare secca si applica quale alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario (art.3 c.1 D.Lgs. 23/2011). Nell’art.26 del TUIR vengono individuati quali sono i soggetti che possono conseguire un reddito fondiario che sono il proprietario e chi detiene l’immobile sul quale vanta un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, enfiteusi). Ma nel caso specifico di immobile detenuto per diritto di abitazione, posso optare per la cedolare secca?
Sebbene il diritto di abitazione possa rientrare tra i diritti reali di godimento, si ritiene che ad esso non sia applicabile il regime agevolato, in quanto tale diritto riguarda l’utilizzo diretto del bene immobile da parte del suo titolare, ma è tale solo per la soddisfazione di bisogni abitativi propri e della propria famiglia, senza rilevare al fine di ricondurre quali propri i frutti civili, qual è la locazione (si pensi, ad esempio, all’immobile ereditato da moglie e figli, nel quale solo la coniuge superstite gode del diritto di abitazione).