Rinnovo del quadro RM di UnicoPF 2013 per l’IVAFE

Nel modello reddituale di Unico Persone fisiche 2013, oltre all’IVIE, anche l’IVAFE trova  una diversa collocazione, rispetto a quanto previsto nel modello reddituale dell’anno scorso; all’interno del quadro RM dovrà essere compilata XV-B. Chiariamo meglio cosa comporta, in concreto, questa novità.

Da quest’anno, per l’imposta vale quanto indicato nel comma 518 dall’art.1, Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e cioè il posticipo del periodo di applicazione dal 2011 al 2012: l’importo già versato dal contribuente per l’anno 2011 sarà considerato acconto su quanto dovuto per l’anno 2012.

Per il calcolo degli acconti dovuti per l’anno 2013 si seguono le medesime regole degli acconti IRPEF.

Pertanto, se al rigo RM35 col.1 è indicato un importo superiore a Euro 51,65 non sono dovuti acconti.

In caso contrario, l’importo è dovuto e deve essere versato in unica soluzione se inferiore a Euro 257,52; se superiore a Euro 257,52 va versato in due rate: la prima, entro il 17 giugno 2013 (o il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%) pari al 40% di quanto indicato in RM35 col.1 e la seconda, pari al 60%, entro il 2 dicembre 2013. Saldo e primo acconto possono essere rateizzati.

IVAFE

L’imposta, determinata sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero,
è stata istituita dall’art.19 c.18 del D.L. 201/2011 in capo alle persone fisiche residenti in Italia.
Per l’anno 2012, come per il 2011, è dovuta nella misura del 1 per mille del valore delle attività finanziarie; per l’anno 2013 sarà dovuta invece nella misura del 1,50 per mille.

L’imposta, calcolata in proporzione alla quota di possesso e rapportata ai giorni di detenzione, va versata da tutte le persone fisiche che risiedono in Italia e che detengono all’estero, a titolo di proprietà o di altro diritto reale e a prescindere dalle modalità di acquisizione (pertanto anche per eredità o donazione), le seguenti attività finanziarie:

  • partecipazioni di capitale
  • obbligazioni italiane o estere e titoli simili
  • valute estere
  • depositi di c/c di qualunque tipo
  • titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetari
  • diritti all’acquisto/sottoscrizione di azioni o simili strumenti finanziari
  • ogni altra attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria
  • stock option

Così come indicato nella Circolare 28/2012, sono escluse:

  • le attività finanziarie amministrate da una società fiduciaria residente, in quanto già assoggettate a imposta di bollo
  • le attività finanziarie scudate a mezzo di rimpatrio giuridico o rimpatrio, in quanto non più considerate detenute all’estero
  • le polizze stipulate con imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi se la medesima ha esercitato l’opzione ex art.26-ter DPR 600/73 e l’opzione per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale, ovvero se, non avendo esercitato le sopra citate opzioni, ha affidato l’amministrazione delle polizze ad una fiduciaria o altro intermediario residente che applica l’imposta di bollo
  • le forme di previdenza complementare gestite od organizzate da società/enti esteri

L’imponibile è costituito dal valore di mercato delle attività stesse e rilevato al termine dell’anno solare nel luogo in cui sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento; in mancanza di tale dato, secondo il valore nominale o di rimborso.

Attenzione:

  • Se l’attività non è posseduta al 31/12 si deve far riferimento al valore alla data in cui è terminato il periodo di detenzione
  • Per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri si deve far riferimento al valore puntuale al 31/12 ovvero alla data in cui è terminata la detenzione
  • Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati si deve far riferimento al valore nominale ovvero al valore di rimborso; in caso siano presenti entrambi i valori si deve far riferimento al valore nominale; nel caso in cui manchino entrambi, il valore cui riferirsi è il costo di acquisto.

Per i c/c detenuti all’estero di importo superiore a Euro 5.000,00 è dovuta l’imposta in misura fissa di Euro 34,20, arrotondati a Euro 34,00 per ciascun libretto o c/c detenuto, rapportata in base alla percentuale e ai giorni di possesso.
Si ricorda che l’imposta non deve essere versata nel caso in cui il valore medio di giacenza sia complessivamente non superiore a Euro 5.000,00.

Per verificare il limite si deve:

  1. controllare tutti i c/c o depositi detenuti all’estero presso lo stesso intermediario, indipendentemente dalla durata del rapporto nell’anno
  2. considerare l’ammontare pro-quota, in caso di conti cointestati
  3. non considerare il valore di un c/c con giacenza annuale media negativa.

Il contribuente ha diritto di dedurre, fino a concorrenza dell’ammontare, un credito d’imposta pari all’eventuale imposta corrisposta nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Rita Martin – Centro Studi CGN