Scadenze modello 730/2013

La nuova stagione fiscale è alle porte. In questo articolo riepiloghiamo tutte le scadenze ed i termini per il 2013, a seconda che l’assistenza sia fornita dal sostituto d’imposta o da un CAF o un professionista abilitato.

Scadenze fiscali in caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta

Per quanto riguarda l’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta si inizia con la scadenza del 28 febbraio 2013 con la consegna al dipendente, pensionato o altro percettore della certificazione dei redditi erogati e delle ritenute effettuate. Si rammenta che da quest’anno, l’INPS ed altri entri previdenziali invieranno il CUD con invio in modalità telematica.

Entro la data del 30 aprile 2013, il contribuente può presentare al proprio sostituto d’imposta (che rilascia ricevuta di avvenuta presentazione) la dichiarazione Mod. 730/2013 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille.

Entro la data del 31 maggio 2013, il sostituto d’imposta controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal contribuente ed effettua il calcolo delle imposte, consegnando al contribuente la copia del modello 730/2013 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Entro la data del 30 giugno 2013 (slitta automaticamente al 1° luglio poiché il termine originario cade di domenica) il sostituto d’imposta trasmette telematicamente i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

A partire dal mese di luglio 2013, il sostituto trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. Nel caso in cui la liquidazione presenti importi a debito e lo stipendio, la pensione o il compenso sia insufficiente per il pagamento delle imposte, trattiene la parte residua da quanto erogato nei mesi successivi.

Entro il 30 settembre 2013 il contribuente può comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Ed il cerchio si chiude, nel mese di novembre, quando il sostituto trattiene le somme dovute a titolo di acconto Irpef. Anche in questo caso, se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, il sostituto trattiene la parte residua dalla retribuzione del mese di dicembre.

 

Scadenze fiscali in caso di assistenza fiscale prestata da CAF/Professionista abilitato

In caso di assistenza fiscale prestata dal CAF o dal professionista abilitato, si inizia con la data del 31 maggio quando il contribuente presenta al Caf o al professionista abilitato (che rilascia ricevuta) la dichiarazione e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta dell’otto e del cinque per mille.

Entro il 15 giugno (scadenza che slitta al 17 giugno in quanto il 15 cade di sabato) il Caf o il professionista abilitato, verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente la copia della dichiarazione Mod. 730/2013 ed il relativo prospetto di liquidazione Mod. 730-3.

Entro il 30 giugno (slitta automaticamente al 1 luglio poiché la scadenza cade di domenica) il Caf o il professionista trasmette telematicamente i dati delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

A partire dal mese di luglio il contribuente riceve la retribuzione (o pensione) con i rimborsi o con le trattenute per le somme dovute al fisco. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua verrà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Entro il 30 settembre il contribuente comunica al sostituto di non voler effettuare il secondo o unico acconto Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Entro il 25 ottobre il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Modello 730 integrativo.

Entro il 10 novembre (scadenza che slitta all’11 novembre dato che il 10 cade di domenica) il Caf o il professionista abilitato verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente la copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo ed il relativo prospetto di liquidazione.

Nel mese di novembre il contribuente riceve la retribuzione (o la pensione) con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua viene maggiorata degli interessi mensili e trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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