Ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono detrarre le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di farmaci. Ma come districarsi nella miriade di scontrini fiscali che arrivano nei nostri studi? Quali si possono detrarre e quali no?
Chiariamo allora quali sono le modalità per detrarre le spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi e come devono essere compilati i quadri in questione.
Le spese, se sostenute nell’interesse proprio o dei propri familiari a carico trovano la loro collocazione nel quadro E del modello 730/2013 o nel quadro RP del modello UNICOPF/2013 e danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno di imposta dedotta la franchigia di euro 129,11.
Per poter detrarre la spesa nel modello 730 o nel modello Unico, è necessario conservare il relativo scontrino fiscale parlante o la fattura recante il codice alfanumerico AIC (che identifica in modo univoco ogni confezione farmaceutica). I codici e/o le sigle che identificano i medicinali oggetto di detrazione sono i seguenti:
- OTC per i farmaci da banco
- SOP per farmaci senza ricetta
- Farmaci di fascia C
- Farmaci contrassegnati dalle diciture “omeopatico”, “galenico”, “officinale”, “magistrale”, “preparazione”, “automedicazione”, “etico”, “ticket” o analoghe
- Farmaci contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: “f.co”, “Med.le”, “Omeo”, “Galen” o analoghe abbreviazioni
Le spese mediche per l’acquisto di farmaci possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi documentando la spesa con lo scontrino fiscale o la fattura e senza la necessità di conservare copia della prescrizione medica o della ricetta rilasciata dal medico di base in quanto dallo stesso documento fiscale si evince la natura e la qualità del farmaco acquistato.
Lo scontrino fiscale parlante e la fattura devono contenere infatti la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale ed il codice fiscale del destinatario.
Parafarmaci, integratori alimentari, prodotti curativi naturali e prodotti da erboristeria, anche se acquistati in farmacia e/o prescritti dal medico non sono invece deducibili dalla dichiarazione dei redditi.
Particolare attenzione meritano invece i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivi medici” e che non sempre sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
La loro detraibilità in dichiarazione dei redditi è subordinata al rispetto di alcune condizioni minime quali la marchiatura CE sulla confezione del prodotto che ne attesti la conformità alle direttive europee e l’appartenza del prodotto all’elenco (non esaustivo) fornito dal Ministero della Salute.
Inoltre dallo scontrino fiscale o dalla fattura appositamente richiesta deve risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo, dal momento che la generica dicitura “dispositivo medico”, da sola non è sufficiente a consentire la detraibilità della spesa.
L’importo delle spese mediche da detrarre va inserito nel rigo E1 in colonna 2 del modello 730/2013 (RP1 colonna 2 del modello UnicoPF2013) e deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2013 con codice 1 o alla voce “importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Nella colonna 1 occorre indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti, ovvero alcune malattie e condizioni patologiche che danno diritto all’esenzione dal ticket il cui elenco completo si può consultare nella banca dati del ministero della Salute sul sito www.salute.gov.it.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialialista-dei-professionisti.com