La formazione è uno degli elementi centrali per una corretta gestione dell’organizzazione in tema di prevenzione contro gli incidenti sul lavoro. Proprio per questo, uno dei compiti in capo al datore di lavoro, previsti dall’articolo 15 del T.U. 81/2008, è l’obbligo di informazione, formazione ed addestramento del lavoratore.
Sempre più spesso, purtroppo, questo logico presupposto viene visto solamente come onere aggiuntivo per l’attività dell’impresa piuttosto che come opportunità per una reale crescita dei livelli di sicurezza in ambiente di lavoro.
L’articolo 37 del T.U. 81/2008 rimanda all’accordo Stato – Regioni per quanto riguarda la disciplina dei contenuti della formazione dei lavoratori. L’accordo prevede nel dettaglio le ore di formazione obbligatoria, suddivise in formazione di base e specialistica, che tutti i lavoratori devono frequentare. Il percorso formativo introdotto con l’accordo Stato-Regioni si fonda sulla formazione di carattere generale (formazione di base), che deve essere svolta da tutti i lavoratori, indipendentemente dalle peculiari mansioni cui sono destinati. Si tratta quindi di una formazione di carattere “generico” sul tema della sicurezza sul lavoro alla quale poi vanno affiancate ulteriori ore di formazione di stampo “specialistico”, in relazione alle diverse tipologie di attività svolta. La formazione specialistica prevederà dei corsi di formazione con contenuti diversificati in base agli specifici rischi riferibili alle categorie di pericoli riscontrabili nei diversi luoghi di lavoro. Le ore di formazione da dedicare a questi temi aumentano all’aumentare della classe di rischio, e possono essere così riassunte:
- 4 ore per un rischio base (uffici, servizi, commercio);
- 8 ore per rischio medio (agricoltura, trasporti);
- 12 ore per il rischio alto (costruzioni, industria).
Esaminati i principali obblighi formativi, riguardanti l’intera sfera dei lavoratori e disciplinati dall’accordo Stato – Regioni, descriviamo brevemente quella che potrebbe essere la situazione tipo per uno studio commercialista in relazione alla formazione dei lavoratori.
Innanzitutto, trattandosi di uno studio professionale, è realisticamente ipotizzabile che il rischio aziendale sia classificabile come basso; ciò comporta che, oltre alla formazione generale obbligatoria per tutte la classi di rischio, i lavoratori debbano seguire ulteriori quattro ore di formazione specifica. Per quanto riguarda i contenuti dei rischi specifici, questi riguarderanno la formazione sul corretto uso del video terminale, l’adeguata predisposizione del posto di lavoro (scrivania, sedie, illuminazione), i rischi derivanti da una postura scorretta.
Restano poi da formare le figure del sistema di prevenzione e protezione. Una soluzione comune a molti studi potrebbe essere l’accentramento in capo al datore di lavoro dei ruoli di responsabile del sistema di prevenzione e protezione (RSPP) e anche delle mansioni di addetto al primo soccorso e prevenzione incendi. L’articolo 34, ai commi 1 e 1bis, del T.U. 81/2008 sancisce che tale possibilità è riservata esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a cinque lavoratori. Questo limite numerico è dovuto al fatto che, in ambiti lavorativi numericamente più ampi, è difficile pensare che l’accentramento dei ruoli sopra esposti, in capo ad un’unica persona, costituisca la migliore delle organizzazioni possibili dal punto di vista della prevenzione antinfortunistica aziendale.
Infine, è bene ricordare che anche nel caso di assegnazione al datore di lavoro dei ruoli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e addetto al primo soccorso e antincendio, questi è comunque tenuto a frequentare i corsi previsti per tutti i settori; non si deve ritenere che la frequenza ad uno presupponga che siano espletati i contenuti formativi di tutti gli altri. Con ciò si intende che la formazione per RSPP per il datore di lavoro non ha gli stessi contenuti, ad esempio, della formazione per addetto al servizio prevenzione e protezione. Se, come visto, il datore di lavoro può rivestire anche il ruolo di RSPP e di addetto al primo soccorso e antincendio, certamente non può svolgere anche le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questo ruolo dovrà essere ricoperto da un lavoratore interno allo studio, nominato dagli altri lavoratori; in alternativa, il compito può essere affidato a una persona esterna, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). In entrambi i casi queste figure possono svolgere questo compito solo in seguito alla frequenza dei corsi di formazione previsti. È quindi chiaro che anche in un semplice ufficio di servizi la formazione gioca un ruolo cruciale.
Alessandro Culos – Centro Studi CGN