Il 6 marzo 2013 è stato emanato il decreto che stabilisce le nuove modalità d’iscrizione nel Registro delle Imprese delle società di mutuo soccorso. Le riepiloghiamo in sintesi in questo articolo.
Tale tipo di società rientra tra le società cooperative disciplinate dagli articoli 2511-2545 c.c., le quali devono iscriversi in un’apposita sezione per le “imprese sociali”, contenuta nella terza sezione dell’albo per le società cooperative. Il decreto entrerà in vigore il 18 maggio 2013 e le società di mutuo soccorso che saranno già esistenti in tale data verranno iscritte d’ufficio nella sezione speciale semplicemente presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46 e 47 del DPR n.445/2000 circa la conformità ai requisiti, sottoscritta da un amministratore della società.
L’obiettivo è quello di semplificare l’iscrizione nel Registro delle Imprese e aggiornare una legge risalente al 1886.
In pratica, le società di mutuo soccorso si dovranno iscrivere, a partire dalla data di acquisizione di efficacia del decreto, nell’apposita sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella sezione appositamente costituita dell’albo delle società cooperative e, infine, automaticamente, verranno inserite nella sezione delle società di mutuo soccorso. L’iscrizione deve essere accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformità degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (modificati dal D.L. n.179/2012). Sono altresì tenute a depositare, nella apposita sezione, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale.
Attenzione! Le società di mutuo soccorso che risultano iscritte nel Registro delle imprese in sezioni diverse da quella apposita, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n.3818, presentano all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dal 18 maggio 2013, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all’art.1, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n.3818.
Quelle che invece non sono iscritte nel Registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, dovranno presentare all’ufficio delle imprese territorialmente competente, entro il medesimo termine di cui sopra, una domanda di iscrizione nella apposita sezione, accompagnata dall’atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della legge n.3818.
In caso di mancata osservazione delle nuove disposizioni stabilite dal decreto del 6 marzo 2013, l’ufficio del Registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN