Società in perdita sistemica: cause di esclusione e disapplicazione automatica

I soggetti in perdita sistemica, secondo il Decreto Legge 138/2011, per evitare le conseguenze della disciplina delle società di comodo, possono presentare apposita istanza di disapplicazione. Cosa significa? Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo, in forma schematica e sintetica.

Ci sono due situazioni automatiche che non necessitano di attivare alcuna procedura:

  • le cause di esclusione, regolate dall’articolo 30 della legge 724 del 1994, che osservano il periodo d’imposta di applicazione della disciplina delle società di comodo (anno n);
  • le cause disapplicazione automatica, stabilite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 23/E dell’11 giugno 2012, che assumono rilevanza nel periodo di osservazione (n-1,n-2,n-3).

Le cause di esclusione riguardano solo il periodo d’imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n). I soggetti che rientrano in questa categoria nel periodo d’imposta vengono considerati fiscalmente “operativi” e sono:

1)      i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali che si trovano nell’impossibilità di abbandonare tale forma societaria:

  • società finanziarie obbligate all’iscrizione nell’apposito elenco generale tenuto dall’UIC;
  • CAF autorizzati ad effettuare l’assistenza fiscale alle imprese e ai lavoratori dipendenti;
  • società per azioni costituite da enti locali territoriali;
  • società, a prevalente partecipazione pubblica, derivanti dal processo di trasformazione ex lege in società per azioni degli enti appartenenti al comparto delle cosiddette partecipazioni pubbliche;

2)      i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta, cioè quello di costituzione della società e di apertura della partita Iva;

3)      le società neo costituite a seguito di scissione, fusione o conferimento d’azienda;

4)      i gruppi di società di cui fanno parte società ed enti i cui titoli sono negoziati su mercati regolamentati;

5)      le società esercenti pubblici esercizi di trasporto, in considerazione dei vincoli tariffari sui proventi dei soggetti in questione;

6)      le società a larga base societaria, cioè che nel periodo d’imposta hanno un numero di soci non inferiore a 50.

La legge finanziaria del 2008 ha ampliato poi le cause di esclusione e ha incluso:

  • le società in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, in liquidazione giudiziaria o in concordato preventivo;
  • le società che nei due precedenti esercizi hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
  • le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
  • le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale;
  • le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi settore.

Per quanto concerne le cause di disapplicazione automatica, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le cause oggettive rilevanti  nel periodo di osservazione che consentono di disapplicare automaticamente la disciplina delle società non operative senza prestare istanza di disapplicazione.

Le ipotesi sono relative alle società:

  • in stato di liquidazione;
  • in periodi precedenti a quello di inizio delle procedure concorsuali;
  • che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazioni ad enti pubblici o locati a canone vincolato;
  • che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo o escluse dall’applicazione di tale disciplina anche in conseguenza dell’istanza di disapplicazione;
  • che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo d’imposta.

Riguardo a quest’ ultimo punto, infatti, se nel periodo di osservazione costituito dai periodi 2009, 2010, 2011, esiste una causa di disapplicazione automatica nel 2010, allora per il 2012, periodo di applicazione, la disciplina risulterà inapplicabile per tale anno e anche per il successivo (2013), dato che il periodo di osservazione rilevante inizierà a decorrere dal triennio 2011-2013.

Le società in perdita sistemica che non rientrano in queste due categorie, per evitare l’applicazione della disciplina sulle società di comodo, possono presentare istanza di interpello disapplicativo: in questo caso devono essere in presenza di “oggettive situazioni” che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, gli incrementi di rimanenze e dei proventi o il superamento del reddito minimo.

Andrea Radin – Centro Studi CGN