Per chi sostiene spese per lavori di ristrutturazione edilizia sono previste importanti detrazioni d’imposta. Tali detrazioni sono variate negli anni sino ad arrivare agli importi dettati dal D.L. n.83/2012, che prevede una detrazione Irpef del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare nel caso di spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Ma quali sono gli adempimenti formali da rispettare per poter usufruire di tali detrazioni d’imposta?
Dal 2011, a seguito dell’eliminazione dell’obbligo di invio della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e dell’obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera, gli adempimenti formali sono stati decisamente snelliti.
Di seguito si elencano gli adempimenti attualmente necessari per poter usufruire delle detrazioni:
1) Abilitazioni amministrative
Prima di iniziare i lavori occorre possedere le eventuali abilitazioni amministrative (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) che consentono l’esecuzione dei lavori stessi. Qualora non siano necessarie per il tipo di intervento da effettuare, é sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi fatti rientrano tra quelli agevolabili.
2) Comunicazione preventiva all’azienda sanitaria
Sempre prima di iniziare i lavori, il contribuente deve comunicare alle ASL competenti per territorio (mediante raccomandata A/R) la data di inizio dei lavori stessi, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l’impresa esecutrice.
Tale comunicazione può essere omessa quando sia già stata effettuata a norma delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o non sia prevista, come nel caso di alcune tipologie specifiche di intervento esentate dalle norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri.
Si evidenzia il fatto che é opportuno che il contribuente si faccia sempre rilasciare dall’impresa esecutrice dei lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale dichiari di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva in quanto, in caso di inadempienza agli obblighi dell’impresa, il contribuente decade dall’agevolazione se é sprovvisto della citata dichiarazione.
3) Indicazione dei dati in dichiarazione dei redditi
Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali degli immobili oggetto degli interventi.
Qualora questi lavori siano effettuati dal “detentore” dell’immobile (es: inquilino, comodatario) devono essere indicati gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
4) Pagamento delle spese con bonifico
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono risultare:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del soggetto che paga;
- il codice fiscale (o il numero di partita IVA) del beneficiario del pagamento.
Sull’importo del bonifico la banca o l’ufficio postale che ricevono l’accredito della somma effettuano una ritenuta del 4%.
Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, il bonifico deve riportare il codice fiscale dell’amministratore del condominio (o di uno qualsiasi dei condomini che effettua il pagamento), nonché quello del condominio.
Qualora più soggetti intendano usufruire di tale detrazione e sul bonifico sia stato indicato solo il codice fiscale di uno di tali soggetti, gli altri non perdono il diritto alla detrazione se espongono nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri agevolabili, il codice fiscale già riportato sul bonifico stesso.
Per quanto concerne invece la documentazione da conservare, di seguito si riporta la lista dei documenti:
- le fatture e le ricevute fiscali che documentino la spesa sostenuta;
- le ricevute dei bonifici bancari;
- le abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste (in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la data di inizio lavori e attestante che si tratta di interventi agevolabili anche se non è richiesto un’abilitazione specifica);
- la documentazione catastale relativa all’immobile oggetto di intervento o, per gli immobili non accatastati, la domanda di accatastamento;
- la ricevuta di pagamento dell’ICI, se dovuta (fino al 2011);
- le tabelle millesimali di ripartizione delle spese e la fotocopia della deliberazione dell’assemblea condominiale (solo per i lavoro condominiali);
- la dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario (solo per i soggetti non proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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