La circolare n. 13/E del 9 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce varie questioni interpretative riguardanti le detrazioni per interventi di recupero edilizio e interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Ecco una sintesi.
Per quanto concerne le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo il documento di prassi ha chiarito i seguenti casi particolari:
- In caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, solo “l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”, può portare in detrazione le rate residue.
- Una contribuente ha la residenza con i figli nella casa coniugale, che è interamente intestata all’altro coniuge dal quale è separata. Quest’ultimo non risiede nell’immobile. La sentenza concede il diritto di abitazione nella casa alla contribuente che intende realizzare lavori di ristrutturazione sulla casa di cui è assegnataria. La spesa sostenuta è detraibile in quanto la sentenza di separazione con cui è assegnato l’immobile costituisce titolo idoneo per fruire della detrazione.
- Il superamento della soglia di euro 51.645,69 non comporta l’obbligo di alcuna comunicazione in quanto tale comunicazione non è più richiesta dal provvedimento n. 149646 del 2/11/2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La questione si riproponeva per via della soglia delle spese di ristrutturazione sostenute dal 26 giugno 2012 che è passata da euro 48.000 a 96.000. Con la circolare 21/E del 23/04/2010, par. 1.1, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la comunicazione di cui al D.L. n. 41/1998 per i lavori che superavano il limite di euro 51.645,69 non costituiva più un adempimento obbligatorio, in quanto il limite di spesa detraibile era al di sotto dell’importo stabilito.
- Un altro interessante chiarimento ufficiale riguarda una questione già risolta dalla dottrina tributaria: è il caso di un contribuente che, nel corso dell’anno 22012, ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per interventi di recupero edilizio, per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 di giugno 2012 al 31 dicembre 2012. È stato evidenziato che quel contribuente potrà godere della detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012 a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012, in quanto non vi è alcuna cronologia dei pagamenti da rispettare e il contribuente può adottare un criterio di convenienza.
Le risposte fornite dall’Agenzia in tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici erano già state anticipate dall’Enea sul proprio sito di informazione e concernono i seguenti chiarimenti:
- Il c.d. Decreto Sviluppo (L. n. 134/2012) prevede la proroga delle detrazioni fiscali del 55% fino al 30 giugno 2013. Per quanto concerne la comunicazione all’ENEA, l’Agenzia chiarisce le seguenti ipotesi:
- per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta (2012 e 2013) e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il 30 giugno 2013. Il termine del 30 giugno attiene alle spese sostenute e non ai lavori da concludersi;
- per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio. In caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all’ENEA, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
2. Altro aspetto interessante concerne l’applicazione dell’istituto giuridico della remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012) che sana il tardivo invio della comunicazione all’ENEA. L’Agenzia, aderendo a quanto pubblicato sul sito dell’ENEA, precisa che la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata, “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso. Se, per esempio, il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scade il 30 giugno 2013, l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012.
La circolare chiude la prima parte fornendo ulteriori delucidazioni riguardo le comunicazioni all’ENEA annullate oppure non inviate precisando che:
- nei casi in cui il contribuente abbia annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, non è possibile ripristinare le comunicazioni annullate. Il contribuente (o il professionista) deve provvedere a re-inviare la comunicazione nei termini previsti;
- nell’ipotesi in cui la scheda informativa inviata all’ENEA sia stata correttamente compilata, ma il contribuente non abbia proceduto all’invio della stessa, la comunicazione “si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA”. L’invio della scheda all’ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, alle condizioni previste dalla remissione in bonis (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN