L’opzione per la cedolare secca ha effetti rilevanti sulla determinazione dei benefici fiscali, tra cui le detrazioni. Infatti, anche se il reddito assoggettato al regime agevolato non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente, rileva ai fini della determinazione di deduzioni e detrazioni e ai fini ISEE. Come calcolare l’imponibile e la convenienza della cedolare secca?
L’imponibile deve essere considerato ai fini della determinazione:
- delle detrazioni per carichi di famiglia
- della determinazione di soggetto fiscalmente a carico
- di tutte le detrazioni previste dall’art.13 del TUIR
- della detrazione per canoni di locazione
- per la spettanza dei benefici collegati al possesso di requisiti reddituali (ISEE)
Ai fini della determinazione di quanto sopra elencato, quindi, il contribuente dovrà tener conto non del reddito complessivo esposto al rigo 11 del 730/3 o al rigo RN1 col.5 di Unico, bensì:
- per il modello 730, di quanto esposto al rigo 137 del 730/3
- per il modello Unico, di quanto esposto l rigo RN1 col.1
Determinazione della detrazione per familiare a carico e convenienza all’applicazione della cedolare secca.
Esempio
Paolo possiede un reddito 2012 certificato da CUD di Euro 40.000,00; Federica, sua moglie, possiede un box auto locato nel 2012 a regime ordinario per un importo annuo di Euro 3.000,00.
Nel 2012 il reddito complessivo di Federica era quindi apri a Euro 2.550,00 (3.000 x 85%) e versava all’Erario un’imposta di Euro 586,50; tale reddito, essendo inferiore a Euro 2.840,51, consentiva a Paolo di usufruire della detrazione per il coniuge a carico.
Nel 2013 Federica opta per la cedolare secca; il suo reddito complessivo ai fini della detrazione sarà di Euro 3.000,00 e Paolo non potrà più usufruire della detrazione per coniuge a carico. Federica verserà all’Erario il 19% pari a Euro 570,00.
Ai fini della convenienza all’applicazione della cedolare secca, ecco che quindi, se da un alto Federica ha un risparmio d’imposta di Euro 16,50, dall’altro Paolo ha uno svantaggio maggiore in perdita di detrazione fiscale pari a Euro 638,00.
La convenienza, in questo caso, non c’è.