Via libera alla sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo a chi perde il lavoro. A partire dal 27 aprile ultimo scorso è possibile presentare la richiesta. Vediamo come.
Con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.04.2013 n. 56, viene precisato che torna operativo il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa del MEF che consente la sospensione dei pagamenti relativi alle rate del mutuo.
Il Fondo di solidarietà, istituito con la legge n. 244 del 24.12.2007, consente la sospensione del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale fino a 18 mesi e provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e al netto della componenete di maggiorazione sommata a tale parametro.
La sospensione del mutuo è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a euro 250.000 in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
In relazione alla sola persona del mutuatario, la sospensione del pagamento della rata di mutuo è comunque subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritti a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuata e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 1992 n. 104 ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
La sospensione delle rate del mutuo non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso;
- fruizione di agevolazioni pubbliche;
- presenza di un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
La presentazione della richiesta della sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo si potrà fare attraverso la modulistica disponibile sul sito del MEF all’indirizzo www.mef.gov.it e sul sito della CONSAP www.consap.it (che gestisce il fondo). Le domande potranno essere presentate direttamente presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN