Come noto, è stato esteso l’obbligo della comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata anche alle ditte individuali: ricordiamo a tal proposito l’imminente scadenza confermata per il 30 giugno 2013. Ma cosa succede se l’ufficio del Registro delle Imprese riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha indicato il proprio indirizzo PEC?
In questo caso, secondo quanto sancito dal D.L. 179/2012, il Registro delle Imprese, in luogo della sanzione, sospende la domanda per un massimo di 45 giorni. Trascorso tale periodo senza nessuna comunicazione in merito all’oggetto della sospensione, la domanda si intende non presentata.
Grazie al parere del consiglio di Stato, interpellato per chiarire la posizione anche in riferimento alle imprese costituite in forma societaria, possiamo affermare che lo stesso trattamento vale anche per le società, con la differenza che il periodo di sospensione in questo caso si estende a 3 mesi.
In merito alla disposizione, infatti, erano sorti dei dubbi: trascorsi i 3 mesi senza che si sia provveduto alla comunicazione, l’impresa sarebbe comunque assoggettata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 C.C. (il cui importo va da 206,00 euro a 2.065,00 euro)?
Il Consiglio di Stato, nel Parere n. 1714/2013 del 10 aprile 2013, reso noto dal Ministero con la Circolare n. 3660/C del 24 aprile 2013, dopo aver analizzato la normativa iniziale (L. n.35/2012) aveva prospettato 3 diversi scenari:
1) trascorsi i 3 mesi durante i quali resta sospesa la richiesta, trova applicazione l’art. 2630 C.C. e quindi l’impresa ha l’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria;
2) decorsi i 3 mesi di sospensione, l’ufficio deve comunque procedere all’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese;
3) trascorsi inutilmente i 3 mesi di sospensione, l’ufficio competente, allorché la società non abbia atteso alla comunicazione, ancorché postuma, dell’indirizzo di PEC, deve respingere la domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
Grazie anche al decreto 179/2012 sulle ditte individuali, la terza opzione è stata avvalorata come valida. In conclusione, le società e le ditte individuali che si iscriveranno al Registro delle Imprese senza comunicare contestualmente il proprio indirizzo di PEC, si ritroveranno respinta la loro pratica qualora, trascorso il periodo di sospensione (3 mesi per le società e 45 giorni per le ditte individuali) non avranno provveduto a comunicare il dato obbligatorio.
Maida Marrocchella – Centro Studi CGN