Il termine “parafarmaco” comprende sia prodotti aventi efficacia medicinale che altri prodotti non sanitari, come, ad esempio, prodotti dietetici o colliri. Tali prodotti, acquistati nelle farmacie, sono o no detraibili?
Oramai è noto che, in riferimento alle spese che il contribuente sostiene per l’acquisto di farmaci o medicinali, la detraibilità è subordinata al rilascio, da parte della farmacia, di fattura o scontrino fiscale, contenente la natura, la qualità e la quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario dell’acquisto stesso.
La detraibilità compete esclusivamente per l’acquisto di prodotti riportanti la qualità di “medicinali” o “farmaci”.
È con la Risoluzione n. 396/2008 che l’Agenzia delle Entrate interviene, stabilendo che la spesa sostenuta per tutti i prodotti acquistati denominati “parafarmaci”, siano essi prodotti fitoterapici, pomate, colliri, ecc., non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, c. 1, lett. b) e 15, c. 1), lett. c), del TUIR.
Sono esclusi, pertanto, dalla possibilità detrazione le spese documentate con scontrini delle farmacie recanti la dicitura “parafarmaco”.
Con la Circolare n. 40/2009, emessa a seguito del Provvedimento 29 aprile 2009 del Garante della Privacy, secondo il quale l’indicazione della denominazione commerciale del farmaco risulta essere lesiva della riservatezza e dignità degli interessati, è stata stabilita la necessità di dover sostituire la denominazione del medicinale (qualità) con il numero di “autorizzazione all’immissione in commercio“ (AIC).
Dal 1 gennaio 2010, quindi, ai fini dell’agevolazione fiscale sono ritenuti validi esclusivamente scontrini riportanti il codice AIC.
Tale codice è attribuito dal Ministero della Sanità ed è riportato sul bollino autoadesivo o direttamente sulla confezione (codice a barre).
Al pari dei suddetti parafarmaci, risultano non detraibili le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari, anche se assunti a scopi terapeutici e con la prescrizione medica (Risoluzione n. 256/2008).
Rita Martin – Centro Studi CGN