Capita spesso che, nel momento in cui ci si accinge a redigere il modello dichiarativo, sia esso 730 o Unico, ci si accorga di aver errato la dichiarazione dell’anno precedente. Vediamo quindi come è possibile rimediare.
Nel momento in cui si inizia la compilazione della dichiarazione 2013 e ci si accorge di dover presentare una dichiarazione integrativa, da inviare possibilmente prima di inviare il modello che si sta compilando, è necessario valutare a quale errore dobbiamo rimediare.
L’errore può riguardare, ad esempio, la mancata indicazione di un onere detraibile o deducibile, oppure di un credito d’imposta: in questo caso è necessario produrre un modello Unico PF integrativo a favore, dal quale, cioè, scaturisce un maggior credito o un minor debito.
È possibile utilizzare lo stesso modello integrativo anche per correggere un errore formale, dal quale non scaturisce alcuna differenza d’imposta, né a debito, né a credito.
In tal caso l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso.
Se, invece, nel modello dell’anno precedente non è stato dichiarato, ad esempio, un reddito, è necessario produrre un modello Unico PF integrativo, dal quale cioè scaturisce un maggior debito o un minor credito.
Nel caso che stiamo valutando, e cioè nell’ipotesi di ravvedimento prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, la dichiarazione deve essere presentata (sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche) e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi.
Nel caso di presentazione di Unico integrativo deve essere specificato quali quadri della dichiarazione originaria sono stati oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
- “1”, quadro compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
- “2”, quadro compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
- “3”, quadro presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
Nel caso di Unico integrativo da modello 730, in ognuno dei quadri compilati va indicato il codice “2”.
È possibile, inoltre, presentare un modello Unico integrativo nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato nella dichiarazione ordinaria l’indicazione di un minor valore della produzione o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Attenzione, però, in questo caso il ravvedimento non è più possibile e la sanzione sarà applicata in misura piena.
I termini ordinari di presentazione dei modelli integrativi sono:
- integrativa a favore, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
- integrativa con ravvedimento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; ovvero entro il termine di 48 mesi con l’applicazione della sanzione piena.
Rita Martin – Centro Studi CGN