In vista della compilazione della prossima e imminente dichiarazione fiscale, sintetizziamo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 13/E del 9 maggio 2013) su detrazioni per spese di istruzione, rette per asili nido, interessi passivi e cedolare secca.
Spese per la frequenza dei corsi di laurea in teologia – Con riguardo alle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia, l’Agenzia ritiene che siano detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.
La questione nasce da un interpello al MIUR che ha affermato come i corsi in esame siano tenuti “… esclusivamente presso le Università Pontificie che rilasciano titoli accademici in Teologia”. Il medesimo dicastero ha inoltre precisato che “A seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano (art. 1 del D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175) i titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di Laurea dell’Ordinamento Universitario italiano (ai sensi della legge n. 341 del 1990). Oltre al riconoscimento suddetto, lo Stato italiano riconosce i titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie, quali università straniere, ai sensi dell’art. 2 della legge 148/2002 e ai sensi del D.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009.”.
L’Agenzia, richiamando i propri documenti di prassi, ha rimarcato la disciplina delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea tenuti presso università straniere. La circolare del 12 maggio del 2000, n. 95 (par. 1.5.1), ne ha riconosciuta la detraibilità in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.
Interessi passivi per mutuo per costruzione dell’abitazione principale – Fatture di spesa non cointestate. Il caso riguarda un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%, con documentazione contenente fatture di spesa intestate al marito. Si rammenta il contenuto dell’art. 15, comma 1-ter, del TUIR, che consente la detrazione di un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione in esame compete al futuro possessore dell’immobile nei limiti della quota di intestazione del mutuo e comunque in relazione agli interessi e oneri accessori relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell’immobile. (cfr. circolare n. 17/E del 2005, par. 1, e circolare n. 17/E del 2006, par. 6).
La circolare, richiamando i presupposti per detrarre gli interessi passivi per la costruzione dell’abitazione principale, afferma che è possibile “attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 5% da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo”.
Spese per la frequenza delle “sezioni primavera”. Con una risposta puntuale ed esauriente, l’Agenzia riconosce la detrazione delle spese sostenute dai genitori per la frequenza da parte dei propri figli delle cosiddette “sezioni primavera”, equiparando tali rette a quelle per la frequenza di asili nido, per un importo non superiore a euro 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
Con riguardo al regime sostitutivo della cedolare secca, in relazione al periodo transitorio di applicazione, la circolare ha precisato:
- Con la finalità di semplificare gli adempimenti in materia, superando i contenuti della circolare 26/E/2011, par. 8.1.1, l’opzione per la cedolare secca espressa nel modello 730/2012 o UNICO/2012 (redditi 2011), e non confermata per le annualità successive con il modello 69, esplica effetti, in mancanza di revoca, anche per il residuo periodo di durata del contratto.
- L’Agenzia evidenzia, inoltre, “..che il contribuente che abbia applicato la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011) non è vincolato per le annualità successive, ove l’intenzione di non applicare detto regime per il residuo periodo di durata del contratto si desuma dal comportamento concludente del contribuente diretto ad applicare l’IRPEF e l’imposta di registro”.
- È possibile presentare la dichiarazione integrativa modello UNICO 2012 (redditi 2011) entro il 30 settembre 2013 per integrare la dichiarazione originaria che non conteneva l’opzione per la cedolare secca, sebbene il locatore avesse ottemperato a quanto previsto dalla relativa normativa inviando per tempo la raccomandata al conduttore con la rinuncia agli aggiornamenti del canone. La scelta ha valenza di opzione per la residua durata del contratto.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN