Sono ancora molti i dubbi in merito a detrazioni per familiari a carico, spese per ristrutturazione edilizia, spese scolastiche, mutui, spese mediche. Ecco le risposte ad alcuni dei quesiti più interessanti emersi in merito alla compilazione del modello 730/2013.
D. Il coniuge di un contribuente ha aperto una partita IVA aderendo al regime dei minimi e conseguendo un reddito superiore a euro 2.840,51. Il contribuente può considerare il coniuge fiscalmente a carico?
R. Si considera fiscalmente a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che nel corso dell’anno ha posseduto un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51. Il limite di reddito va determinato considerando anche altre tipologie reddituali che per norma di legge concorrono a determinare il limite.
In particolare, occorre considerare i redditi soggetti a imposta sostitutiva i quali, pur non essendo compresi nel reddito complessivo del soggetto, concorrono a formare questo ammontare:
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive;
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Si coglie l’occasione per evidenziare che i redditi sostituiti dall’IMU, oltre a non concorrere alla formazione del reddito complessivo, non vanno considerati nel computo del limite di euro 2.840,51.
D. È possibile detrarre le spese per la formazione presso le università telematiche?
R. Possono fruire della detrazione Irpef anche gli oneri sostenuti per l’iscrizione alla università telematiche purché si tratti di enti riconosciuti con decreto del MIUR. Tale decreto riconosce la qualità di istituto d’istruzione superiore di livello universitario abilitato a rilasciare gradi accademici (lauree,dottorati ricerca) con modalità a distanza basata sulle nuove tecnologie.
D. La situazione è questa: il marito è proprietario dell’immobile in cui vive con la moglie che sostiene le spese di recupero edilizio. La coppia si separa. La moglie può continuare a detrarre le spese?
R. I documenti di prassi amministrativa (Ris. 16/E/2002, Ris. 184/E/2002 e Circ. 24/E/2004) confermano che il bonus fiscale relativo alle spese di ristrutturazione spetta anche al familiare convivente (coniuge, parenti entro il secondo grado, affini entro il terzo) a condizione che:
- la situazione di convivenza sussista al momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione;
- i lavori siano eseguiti su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza.
Nel caso in esame, considerato che al momento del pagamento dei bonifici sussistevano i presupposti per l’ottenimento della detrazione, la moglie potrà continuare a detrarre anche se il rapporto di convivenza è venuto a cessare. Nel rispetto del principio di autonomia di ogni periodo d’imposta, è importante che i requisiti sussistano nel momento in cui si attiva la procedura.
D. Un contribuente di età superiore a 75 anni ha effettuato in passato dei lavori di ristrutturazione e in sede di 730 ha optato per la detrazione in 5 anni. Dal 2012, per tali spese, è prevista la possibilità di detrarre in 10 rate. Come mi devo comportare nel caso in questione?
R. I contribuenti che hanno già optato per la rateazione in 5 anni (over 75) o in 3 anni (over 80) continueranno a detrarre considerando la normativa più favorevole fino al termine del periodo oggetto dell’opzione.
D. Un genitore dona al proprio figlio un immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione. È possibile per il genitore conservare il bonus fiscale 36%/50%?
La questione è oggetto della norma di cui al comma 8 dell’art. 16 bis del Tuir che prevede, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto di lavori di ristrutturazione, la possibilità di detrarre le rate residue all’acquirente. Le parti possono anche accordarsi in maniera che sia il venditore a conservare la possibilità di continuare a detrarre le rate residue.
La circ. 19/E/2013 ha precisato che, sebbene il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita”, la detrazione trova applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell’immobile inter vivos, quindi anche per le cessioni a titolo gratuito. È importante evidenziare che le parti dovranno specificare in atto che il donante ha conservato il bonus fiscale.
D. Nel corso del 2012 sono stati effettuati due bonifici per il recupero edilizio. Il primo porta la data del 1° febbraio per un importo di euro 10.000; l’altro è pari a euro 120.000 ed è stato effettuato in data 3 novembre 2012. Come mi comporto in sede di 730?
R. Il contribuente non è tenuto a rispettare alcuna cronologia e può comportarsi secondo un criterio di convenienza. In altri termini, è possibile considerare solo il secondo bonifico nel limite della soglia consentita che è pari a euro 96.000 con riconoscimento del 50% di detrazione.
D. Padre e figlia acquistano un immobile da adibire ad abitazione principale stipulando un mutuo. Dal momento che la figlia è a carico del genitore, quest’ultimo potrebbe detrarre gli interessi passivi imputati alla figlia?
In via generale non è possibile detrarre gli interessi passivi su mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale dei familiari fiscalmente a carico. L’unica eccezione è stabilita per il coniuge a carico.
Va anche precisato che l’eccezione riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale e non è applicabile per i mutui stipulati per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale.
D. È sempre necessario accompagnare la fattura per attività di logopedia con la prescrizione medica?
R. La circ. 19/E/2012 ha rivisto l’orientamento secondo cui le prestazioni sanitarie rese dagli operatori abilitati all’esercizio della professione di cui al D.M. 29 marzo 2001 dovevano essere prescritte da un medico. Infatti, a seguito del chiarimento fornito dal Ministero della Salute che ha considerato di carattere sanitario le attività svolte dagli operatori parasanitari, è possibile detrarre la spesa del logopedista presentando solo la fattura da cui si evincono la relativa figura professionale e la descrizione dell’attività svolta. Per completezza, si aggiunge che le altre professioni contemplate nel D.M. 29/02001 sono, in via esemplificativa: podologo, fisioterapista, igienista dentale, dietista, tecnico ortopedico, audiometrista, infermiere.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN