Dopo aver trattato, in un precedente articolo, la disciplina fiscale del rapporto di lavoro prestato all’estero, chiariamo qui di seguito, con alcuni esempi pratici, come compilare il modello 730.
1) – Lavoratore all’estero tassato in Italia sulla base del reddito effettivamente percepito
Il quadro G del modello 730/2013 (crediti d’imposta redditi prodotti all’estero) sarà così compilato
2) – Lavoratore all’estero tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale
Il quadro G del modello 730/2013 (crediti d’imposta redditi prodotti all’estero) sarà così compilato
L’importo che dovrà essere indicato nel campo ‘Reddito estero’ corrisponderà al Reddito convenzionale che ha concorso alla formazione del reddito complessivo che è indicato nel quadro C mentre il campo ‘Imposta estera’ corrisponderà all’imposta recuperabile calcolata tenendo conto dell’art. 165, comma 10 del TUIR.
3) – Lavoratore transfrontaliero che si reca abitualmente al lavoro all’estero ma dimora in Italia
Il lavoratore transfrontaliero che si reca abitualmente al lavoro all’estero e mantiene la dimora abituale in Italia è considerato un lavoratore estero che beneficia di una soglia di esenzione fissata per l’anno 2012 in euro 6.700. Il soggetto in possesso di un modello CUD italiano dovrà indicare nel modello 730 l’importo indicato al punto 1 del modello CUD sommato alla quota esente indicata nelle annotazioni di euro 6.700 e specificando il codice 4 nell’apposito campo del rigo C1.
Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto solamente del reddito eccedente la soglia di esenzione.
Nel caso in cui il lavoratore subisca anche la tassazione all’estero allora potrà tenere conto anche del credito d’imposta estero compilando il rigo G4 del modello 730 sulla base delle regole sopra evidenziate.
In conclusione possiamo di seguito riepilogare quali documenti siano necessari per dichiarare i redditi esteri di lavoro dipendente:
- Modello CUD 2013 o di anni precedenti;
- Certificazione di reddito rilasciato dal datore di lavoro estero
- Certificazione dell’autorità fiscale estera del pagamento delle imposte a titolo definitivo
- Credito d’imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni da Modello 730/2012, Unico 2012 o precedenti
- Eventuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero
- Eventuali quietanze di pagamento di imposte pagate all’estero
Gianluigi Degan – Centro Studi CGN