Rivalutazione dei terreni agricoli: le novità della circolare

Per la determinazione dell’acconto per l’anno 2013, è importante tenere conto dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario. Schematizziamo quindi i passaggi contabili da effettuare sui tali redditi e affrontiamo alcuni casi particolari.

Con la corposa circolare n. 12 del 3 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) nonché nel Decreto crescita bis (D.L. n. 179/2012).

In particolare, l’art. 1, comma 512 della Legge di Stabilità stabilisce, ai fini IRPEF ed IRES, limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, la rivalutazione del 15% dei redditi dominicali e agrari. Fanno eccezione i redditi dominicali e agrari rivenienti da terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i quali la suddetta rivalutazione risulta pari al 5%.

Il documento di prassi illustra i passaggi contabili che dovranno essere effettuati sui redditi in questione per tener conto della doppia rivalutazione:

  • la prima rivalutazione è quella prevista dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 (80% per il reddito dominicale e 70% per quello agrario);
  • sull’importo risultante opera la seconda rivalutazione del 15% (o 5%), prevista dal comma 512 in esame.

Per comodità si riporta l’esempio formulato nel documento in commento:

Terreni agricoli 1

Per rendere più celeri i calcoli è possibile operare nella seguente maniera:

Terreni agricoli 2

 

La circolare affronta i seguenti casi particolari:

    1. In caso di concessione in affitto di terreni per usi agricoli a coltivatori diretti e IAP che non abbiano ancora compiuto 40 anni (art. 14, co. 3 della L. 441/98), non si applica la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (80% – 70%). In tal caso, è sufficiente rivalutare del 5% sia il reddito dominicale che quello agrario.

Terreni agricoli 3

 

  1. Per quanto concerne i terreni incolti, l’amministrazione ha precisato che va applicata la stessa rivalutazione con l’aliquota del 5% prevista per i coltivatori diretti e per gli IAP, comprendendo anche il caso in cui il terreno debba essere lasciato a riposo in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto set aside) (cfr. par. 7.2 della circolare MEF n. 3/DF/2012).
  2. Un altro chiarimento interessante riguarda il caso dei coltivatori diretti o IAP che risultano essere soggetti passivi IRPEF obbligati a dichiarare il reddito agrario sia nell’ipotesi in cui siano proprietari e conduttori del terreno, che nell’ipotesi in cui siano solo affittuari. L’Agenzia ha ritenuto che, per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, la rivalutazione del 5% sul reddito agrario va applicata ai soggetti agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno.
  3. Per quanto riguarda l’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone agricola, concedendo in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso continuando a coltivare direttamente il fondo, la circolare ha precisato che la minore rivalutazione del 5% è applicabile ad entrambe le componenti di reddito fondiario (dominicale e agrario).
  4. In caso di contitolarità di diritti, la rivalutazione del 5% dei redditi dominicale e agrario è applicabile, in quota parte, solo ai coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola.

È anche il caso di ricordare che “Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma”. In altri termini, la circolare ricorda che per calcolare correttamente l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno 2013, ai fini delle imposte sui redditi, si deve assumere, quale imposta del periodo 2012, quella dovuta qualora il reddito complessivo fosse determinato applicando le rivalutazioni dei redditi dominicale e agrario disposte dalla norma esaminata.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN