Grazie al decreto del ministro dello sviluppo economico del 23/04/2013 tutti i soggetti coinvolti dall’obbligo dell’aggiornamento della propria posizione al registro delle imprese e al REA, in qualità di mediatori iscritti ai vecchi ruoli soppressi dal D.Lgs. 59/2010, adesso potranno tirare un sospiro di sollievo. È stata infatti prorogata la scadenza del 12 maggio, probabilmente anche per la necessità di adeguarsi al settore immobiliare, che ha riscontrato diverse problematiche operative.
Il decreto è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma è stato reso noto e recita che: “Tenuto conto della coincidenza di detti adempimenti con altre incombenze a carico delle imprese nel medesimo periodo” si è ritenuto utile posticipare il termine ultimo del 12/05/2013 alla nuova scadenza del 30/09/2013.
La tanto attesa proroga è arrivata per tranquillizzare gli animi e dare più tempo a tutti i soggetti coinvolti, soprattutto alla categoria degli Agenti immobiliari che si è trovata a dover gestire questo adempimento con non poche difficoltà.
Degli Agenti immobiliari che devono aggiornare la loro posizione al REA infatti, circa 240.000 iscritti al vecchio ruolo, solo poco più del 10% ha trasmesso la SCIA.
La procedura telematica è necessaria per poter continuare ad esercitare: ciascuna agenzia immobiliare infatti deve nominare un preposto che, dopo l’invio della pratica, sarà riaccreditato e riceverà un patentino ufficiale valido su tutto il territorio nazionale. Per esempio su i nuovi tesserini, attesi da chi ha effettuato l’aggiornamento, non si sa ancora nulla: saranno consegnati a mano o inviati direttamente a casa?
Il problema sorge poi quando ci si chiede se il preposto può o non può essere un soggetto esterno all’agenzia (un collaboratore non dipendente con una propria ditta individuale) come può spesso succedere in questo settore. Oppure quando gli Agenti immobiliari che esercitano in città durante la settimana poi nel week end lavorano nella sede di una località turistica vicina: in questo caso è necessario l’invio di un’altra SCIA oppure no?
A causa dell’autonomia interpretativa della varie Camere di Commercio infatti, alcune di queste non accettano che il titolare di una ditta individuale con una sua sede sia anche il referente di un Agenzia, altre invece sì, così come non c’è unità interpretativa nel secondo caso. Questa difformità di decisioni quindi non aiuta a gestire al meglio l’evasione dell’adempimento in oggetto, insieme ai problemi tecnologici che hanno spinto molte volte, in vista dell’imminente scadenza, ad accettare pratiche che derogano agli obblighi introdotti dalla legge.
Grazie a questa proroga quindi si spera in un potenziamento e adeguamento dei sistemi informatici messi a disposizione delle Camere di Commercio e soprattutto in un allineamento della procedura che diventi così comune e condivisa in tutto il territorio nazionale.
Maida Marrocchella – Centro Studi CGN