Questa volta la circolare arriva prima della conversione in legge di un decreto, chiarendo una norma di legge che non è ancora legge. È la paradossale situazione che si trova di fronte il professionista analizzando le disposizioni circa la prima rata IMU contenute nella circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013 del MEF. Cerchiamo fare chiarezza sulle modalità di versamento IMU, anche attraverso alcuni esempi pratici.
La nota del Dipartimento Finanze, nel rispondere ad alcuni quesiti, precisa che il versamento della prima rata potrà essere calcolato in base all’aliquota e alle detrazioni in vigore per lo scorso anno fondando tale posizione su un emendamento al decreto legge n. 35/2013, in corso di conversione, non ancora approvato in via definitiva dal Senato. Tale emendamento agli articoli del D.L. n 35/2013 prevede, tra l’altro, che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti comunali decorre dalla data di pubblicazione degli atti sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta. I Comuni dovranno inviare tali atti entro il 9 ottobre dello stesso anno.
La norma novellata (non ancora legge) non prevede più le due date (16 maggio e 16 novembre) entro le quali i contribuenti dovevano consultare il predetto sito internet per poter acquisire le informazioni necessarie ai fini della determinazione dell’imposta IMU da versare.
Si prevede così che il versamento dell’IMU potrà avvenire, in alternativa a quanto già in vigore:
- determinando la prima rata in base all’aliquota e alle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
- versando la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, conguagliando quanto già pagato, tenendo in considerazione gli atti comunali pubblicati sul sito;
- alla data del 16 ottobre, se i Comuni non avranno ottemperato alla pubblicazione degli atti, si applicheranno i contenuti degli atti deliberati gli anni precedenti.
Il Dipartimento, quindi, anticipa i chiarimenti legati agli effetti della norma in corso di approvazione, delineando non una, bensì due possibilità in capo ai contribuenti, in occasione del versamento della prima rata IMU, in scadenza il prossimo 17 giugno. In particolare, i contribuenti potranno:
- effettuare i calcoli tenendo conto delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti comunali, unitamente alle aliquote e alle detrazioni, già pubblicati alla data del 16 maggio 2013. È il caso disciplinato dal testo originario dell’art. 10 del decreto legge n. 35/2013;
- effettuare i calcoli sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. È il caso dell’emendamento in corso di approvazione. La circolare precisa, inoltre, che si dovrà considerare esclusivamente le aliquote e le detrazioni applicate nel 2012, non anche gli altri elementi relativi al tributo.
Nel tentativo di chiarire il passaggio interpretativo legato al fatto che il presupposto impositivo e la base imponibile dovranno tener conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento, la circolare offre una serie di esempi.
- Se l’immobile nel 2012 era utilizzato come abitazione principale e nel 2013 cessa di esserlo, la sospensione del versamento della prima rata (art. 1, D.L. 21 maggio 2013, 54) non si applica. Invece, se l’immobile quest’anno è da considerare abitazione principale, mentre per l’anno 2012 è stata pagata l’imposta come immobile a disposizione, occorre considerare la sospensione della prima rata di giugno.
- Se nel corso dei primi mesi dell’anno 2013 l’immobile è stato venduto, l’imposta è dovuta in proporzione al periodo di possesso protrattosi per il 2013.
- La norma che ha introdotto l’IMU prevede dal primo gennaio 2013 un aumento del moltiplicatore per il calcolo dell’imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi quelli della categoria D/5) da 60 a 65. La circolare precisa che, per tali immobili, la regola del calcolo secondo le aliquote del 2012 va intesa determinando l’imponibile per il versamento 2013 tenendo conto del nuovo moltiplicatore.
- Le abitazioni “assimilate” a quelle principali (abitazioni principali degli anziani ricoverati in case di cura o di riposo e le unità immobiliari possedute in Italia dai concittadini residenti all’estero), non locate, sono da considerare alla stessa maniera delle abitazioni principali anche per quanto riguarda la sospensione della prima rata dell’IMU per il 2013.
- In caso di separazione, la sospensione della prima rata dell’IMU vale sia per il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale (al quale l’immobile s’intende assegnato a titolo di diritto di abitazione, con conseguente fruizione delle agevolazioni per l’abitazione principale), sia per l’altro coniuge non assegnatario in relazione all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.
Si scrive IMU si legge caos. La circolare si preoccupa anche di se stessa per via del fatto che sta fornendo indicazioni prima della conversione in legge dell’emendamento. Infatti, si legge che “nell’ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell’IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell’emendamento in questione, ancor prima della conversione in legge del D.L. n. 35 del 2013, possa trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base alla quale le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN