In tema di sicurezza sul lavoro, come noto, in capo al datore di lavoro ricadono tutta una serie di responsabilità le quali, in caso di mancata o incompleta osservanza, comportano l’applicazione di una sanzione, che nei casi più gravi può prevedere anche l’arresto dell’interessato. Cerchiamo allora di capire quali possono essere gli errori o le mancanze più frequenti che possono portare all’applicazione di una pena da parte degli organi di vigilanza.
L’articolo 55 del Testo Unico 81/2008 accorpa le principali sanzioni previste per il datore di lavoro nei casi in cui non venga rispettato quanto previsto dal contenuto della norma.
Lo spauracchio maggiore al momento potrebbe essere rappresentato dalla possibile sanzione inflitta ai datori di lavoro che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 29 del T.U. 81/2008, non effettuano la valutazione dei rischi: questo inadempimento è punito con l’ammenda da 2.500 a 6.000 euro o con l’arresto da 3 a 6 mesi.
Allo stesso modo è sanzionato il datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Nelle aziende ad elevato rischio o con specifici gradi di rischio le sanzioni appena elencate sono aumentate, prevedendo infatti da un minimo di 4 ad un massimo di 8 mesi di detenzione.
Anche sul tema dell’obbligo della formazione dei lavoratori in tema di sicurezza le sanzioni sono particolarmente rilevanti: arresto da 2 a 4 mesi o sanzione da 1200 a 4000 euro.
Quanto esposto è solo un esempio delle sanzioni che sono elencate all’articolo 55 del T.U. 81/2008 e che potrebbero essere rivolte al datore di lavoro sia nei casi di completa inosservanza della normativa sia nei casi in cui si riscontrino delle mancanze parziali nei documenti redatti.
Se è vero che è il datore di lavoro il soggetto che “rischia” maggiormente di incorrere in sanzioni, è vero anche che gli stessi lavoratori sono sanzionabili nei casi in cui non rispettino le indicazioni loro fornite, o se di loro iniziativa modificano o non utilizzano i dispositivi di protezione loro consegnati o ancora se intraprendono azioni diverse da quelle loro assegnate.
Per quanto concerne i controlli, segnaliamo che le ASL hanno comunicato i dati relativi agli accertamenti svolti nel periodo 2009 – 2011 presso grandi e piccole aziende. Il totale delle visite ispettive in questo periodo è stato di circa 650mila controlli, che hanno comportato all’incirca 166mila verbali di contestazione di carenze in tema di sicurezza. In sostanza dei controlli effettuati dal personale delle ASL, 1 su 4 si è concluso con un verbale sanzionatorio. L’insieme di queste violazioni ha generato un importo totale di ammende emesse pari a 176 milioni di euro: in media 1000 euro a sanzione. In base a questi dati va riscontrato che, purtroppo, una percentuale ancora molto alta, il 25% circa, delle aziende ispezionate non rispetta interamente la normativa vigente in tema di sicurezza, ed incorre in una sanzione pecuniaria in molti casi certamente non irrisoria.
In questo senso ricordiamo che il 31/05/2013 termina la validità dell’autocertificazione quale documento valido per la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. Tutte le aziende che fino ad ora hanno adottato l’autocertificazione, o che in ogni caso sono sprovviste del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) devono provvedere all’elaborazione di tale documento.
Alessandro Culos – Centro Studi CGN