Il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, cosiddetto “decreto del fare”, tra le altre semplificazioni, prevede l’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti relativamente ai versamenti Iva. Chiariamo quindi cosa cambia con l’introduzione di questo nuovo decreto.
La norma attualmente in vigore, dal 12 agosto 2012, prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore/committente per i versamenti fiscali del subappaltatore/appaltatore, salvo che venga acquisita la documentazione da cui risulti che quest’ultimo abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali alla data del pagamento del corrispettivo.
L’articolo 13ter del D.L. 83/2012, cosiddetto Decreto Crescita, aveva modificato la disciplina in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto sostituendo il comma 28 dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006 e introducendo i nuovi commi 28bis e 28ter che riguardavano la responsabilità dell’appaltatore e del commitente ed il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina.
I dubbi e le criticità della norma hanno generato sempre molta confusione facendo scomodare l’Amministrazione Finanziaria che più volte ha cercato di chiarire e semplificare gli adempimenti (C.M. 40/E del 2012 e Circolare 2/E del 2013) concedendo all’appaltatore e al subappaltatore la possibilità di fornire la prova di aver versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e l’Iva con una certificazione o un’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato o dal responsabile del CAF.
Il settore degli appalti da sempre risente degli eccessivi adempimenti burocratici a carico degli operatori economici coinvolti e le ulteriori misure introdotte dal decreto crescita hanno ostacolato ancor di più la conclusione dei contratti.
Alle responsabilità già non indifferenti, infatti, si andava a sommare l’ulteriore aggravio della responsabilità fiscale (Iva e ritenute su retribuzioni) a carico dell’appaltatore e del committente.
Con la nuova disposizione contenuta nel decreto del fare, viene ora soppressa la responsabilità dell’appaltatore relativamente ai versamenti Iva, con la modifica al comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Attenzione quindi! La responsabilità solidale sugli appalti non scompare del tutto, ma permane per quanto riguarda le retribuzioni e i contributi previdenziali e assicurativi.
Viene ritoccata solo in parte una norma inutile e vessatoria nei confronti delle imprese appaltatrici, rivelatasi inefficace anche sul piano del contrasto alla lotta all’evasione, che per gli operatori economici si traduce solo in una serie di oneri a loro carico e nell’interruzione nei pagamenti ad appaltatori e subappaltatori.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com