Nonostante sia decorsa la scadenza della prima rata dell’IMU, i contribuenti possono “ravvedersi”. Infatti, aderendo all’Istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può sanare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Erario e regolarizzare la violazione pagando una sanzione ridotta. In quali casi si può beneficiare del ravvedimento? Quali sono le tipologie di ravvedimento previste dalla normativa? Rispondiamo a queste domande attraverso alcuni esempi pratici.
È consentito beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, normativamente introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, a tutti i contribuenti, purché:
- il contribuente rispetti determinati limiti di tempo;
- la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Si ricorda che, nel caso in cui anche una delle suddette condizioni non sia soddisfatta, il ravvedimento è inibito in ragione dei periodi e dei tributi oggetto di controllo.
È utile precisare, a tal fine, che il ravvedimento si perfeziona nel momento in cui viene effettuato per intero il pagamento del debito tributario. Ne deriva che il ravvedimento può essere effettuato anche in tempi diversi ed è consentito versare in un primo momento solamente il tributo e successivamente gli interessi e le sanzioni. In altri termini, il ravvedimento si perfeziona se l’ultimo versamento è effettuato entro il termine stabilito dalla legge.
Attualmente, le disposizioni normative prevedono tre tipologie di ravvedimento:
- ravvedimento sprint;
- ravvedimento breve;
- ravvedimento lungo.
Il “ravvedimento sprint” prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
Facciamo un esempio.
Si supponga di dover effettuare il pagamento di € 1000,00 con 10 giorni di ritardo. In questo caso:
- la sanzione “sprint” sarà pari a 10 (giorni) x 0,2% x € 1000,00 = € 20,00;
- gli interessi, in tal caso, saranno così determinati: € 1000,00 x 2,5 x 10 (giorni) : 36500 = € 0,70;
- l’importo totale da versare sarà pari a € 1020,70.
Il “ravvedimento breve” è applicabile a decorrere dal 15° fino al 30° giorno di ritardo. Esso prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare oltre agli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
Facciamo un esempio.
Si supponga di effettuare il pagamento di € 1000,00 con 30 giorni di ritardo. In questo secondo caso:
- la sanzione sarà pari a € 1000,00 x 3,00% = € 30,00;
- gli interessi saranno così determinati: € 1000,00 x 2,5 x 30 (giorni) : 36500 = € 2,05;
- l’importo totale da versare sarà quindi pari a € 1032,05.
Il “ravvedimento lungo”, infine, è applicabile, decorso il 30° giorno di ritardo, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Tale ultima forma prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare oltre agli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
Si supponga, infine, di voler effettuare il pagamento di € 1000,00 con 300 giorni di ritardo rispetto alla naturale scadenza. In questo terzo caso:
- la sanzione è pari a € 1000,00 x 3,75% = € 37,50;
- gli interessi saranno pari a € 1000,00 x 2,5 x 300 (giorni) : 36500 = € 20,55;
- l’importo totale da versare sarà pari a € 1058,05.
Si ricorda che, come stabilito dalla risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi siano versati unitamente all’imposta dovuta. Al riguardo, nel modello F24, oltre all’indicazione del codice tributo e dell’importo da versare, è necessario ricordarsi di barrare la casella denominata “Ravv”.
È opportuno precisare che, decorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione non sarà più possibile sanare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
In tal caso, infatti, sarà il Comune a richiedere il pagamento dell’imposta non versata, maggiorata della sanzione nella misura del 30% e degli interessi calcolati fino alla data della notifica dell’atto.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN