I contributi previdenziali e assistenziali versati per sé e per i propri familiari a carico sono deducibili in Unico 2013 al rigo RP21. Vediamo quindi in dettaglio quali sono le tipologie di contributo deducibili dal reddito complessivo e quali sono le modalità di deduzione.
Sempre nel rigo RP21 possono essere dedotti i contributi sanitari versati nell’ambito del SSN per il premio di assicurazione RC auto. La novità di quest’anno riguarda proprio questi ultimi contributi che risultano deducibili in colonna1 del predetto rigo per l’importo che supera complessivamente Euro 40,00; l’onere è deducibile anche se sostenuto per familiari a carico.
Nella colonna 2 di RP21 sono deducibili dal reddito, senza alcun limite, i contributi previdenziali ed assistenziali versati sia obbligatoriamente che facoltativamente nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico. In questo caso, infatti, la deduzione spetta o al soggetto nel cui interesse i contributi sono versati o al soggetto che li ha effettivamente sostenuti (Circolare Ministeriale 50/2002 p. 3.4).
La spesa può essere suddivisa fra due soggetti, purché effettivamente rimasta a carico di chi intende fruire della deduzione. Infatti, se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi è fiscalmente a carico di più soggetti, questi ultimi ripartiscono la spesa in proporzione a quanto sostenuto.
Se, invece, i contributi sono pagati per conto di un altro soggetto, ma con possibilità di rivalsa prevista per legge, la deduzione spetta unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono stati versati, sempreché sia esercitato il diritto alla rivalsa.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 114/2009, ha chiarito che anche gli eredi possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi previdenziali pagati per conto del defunto, sempre che tale versamento risponda ad un interesse specifico e personale, come, ad esempio, poter conseguire il trattamento pensionistico di reversibilità. Qualora il titolo di pagamento sia intestato al de cuius, la circostanza che l’onere è stato integralmente assolto dall’erede deve risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.
Possono essere dedotti:
- i contributi facoltativi versati alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (ricongiunzione, riscatto di laurea, prosecuzione volontaria);
- i contributi previdenziali versati alle rispettive casse di appartenenza da lavoratori autonomi (Cassa forense, Cassa geometri, Inarcassa, ENPAVI, ENPAM, ecc.). Per questa tipologia di contributi sono deducibili, ai fini fiscali, solo il contributo previdenziale soggettivo e il contributo di maternità. Rimane indeducibile il contributo integrativo in quanto non effettivamente a carico del professionista; egli infatti ha esercitato per tale contributo la rivalsa nei confronti del proprio cliente. È utile ricordare che, secondo il Parere dell’Agenzia delle entrate del 4 maggio 2006, l’indeducibilità del contributo integrativo è valida anche nell’ipotesi in cui, pur avendo maturato il diritto di rivalsa, il soggetto non lo esercita;
- i contributi dovuti dai lavoratori autonomi occasionali iscritti alla gestione separata INPS, per i compensi superiori a Euro 5.000,00 euro e per la sola quota a carico del contribuente (1/3);
- i contributi versati dagli Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, anch’essi iscritti alla gestione separata INPS, per la sola quota a carico del contribuente (45%);
- i contributi:
- versati al fondo casalinghe;
- versati all’INAIL per la tutela degli infortuni domestici, la c.d. “Assicurazione casalinghe” (Circolare Ministeriale 48/2002);
- versati a titolo di contributi agricoli (ex Scau) ad esclusione della parte che si riferisce ai lavoratori dipendenti (Circolare Ministeriale 137/1997);
- relativi all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall’imprenditore agricolo per la propria posizione (Circolare Ministeriale 15/2005 p.9);
- versati obbligatoriamente dai sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari e all’ONAOSI (Circolare Ministeriale 17/2006).
Non possono essere considerati contributi previdenziali obbligatori o facoltativi, e quindi non possono essere dedotti, gli importi versati all’INPS per l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e per la regolarizzazione di periodi pregressi (Circolare Ministeriale 24/2004 p.7).
I contribuenti che hanno aderito al regime dei “Contribuenti minimi” possono indicare in RP21 l’importo eccedente quello dedotto in LM, ma solamente in presenza di redditi assoggettati a IRPEF.
Rita Martin – Centro Studi CGN