La disciplina fiscale di dividendi e partecipazioni da attività finanziarie estere fa sorgere spesso molti dubbi. Qual è l’aliquota applicata? In quali casi si ha diritto al rimborso dell’imposta? Per quali tipologie di redditi è previsto il regime di esonero? Ecco una breve guida per chiarire i dubbi più frequenti.
Sia la legislazione italiana che le Convenzioni contro le doppie imposizioni dispongono che il reddito d’impresa conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in Italia.
L’effettiva esistenza di una stabile organizzazione è definita dalle singole Convenzioni fiscali, che tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello internazionale (esistono lievi differenze da un Paese all’altro).
L’espressione stabile organizzazione di norma comprende una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai dodici mesi, una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.
I dividendi pagati a residenti all’estero sono imponibili in Italia con una ritenuta alla fonte del 20% a titolo definitivo.
Tuttavia, se il percettore risiede in un Paese legato all’Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la ritenuta alla fonte effettuata in Italia non può superare la misura massima fissata dalla Convenzione stessa (in genere il 10% o il 15%).
Se il percettore dei dividendi ha una stabile organizzazione o una base fissa in Italia, alle quali sono collegate le partecipazioni da cui derivano i dividendi, ai sensi dell’art. 27, comma 3, Dpr n. 600 del 29 settembre 1973, è qui che tali redditi sono assoggettati ad imposizione, secondo quanto prevede la normativa nazionale per i residenti italiani.
Per rendere immediata l’applicazione di tali misure convenzionali, la normativa italiana prevede attualmente un meccanismo in base al quale, nei casi di azioni e titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., le agevolazioni di tipo convenzionale possono essere applicate direttamente dagli intermediari.
I non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso dell’imposta se dimostrano di aver pagato l’imposta all’estero in via definitiva sugli stessi utili; a tal fine, dovranno esibire specifica certificazione rilasciata dal competente ufficio fiscale dello Stato estero.
Il rimborso, fino a quattro noni dell’imposta italiana, previsto dalla normativa nazionale, può essere richiesto dagli azionisti non residenti diversi dagli azionisti di risparmio ed è alternativo rispetto all’applicazione delle disposizioni agevolative contenute nelle singole Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (circolare n. 165/E del 24 giugno 1998).
La normativa nazionale italiana contiene disposizioni che prevedono, per i contribuenti residenti in taluni Paesi che assicurano lo scambio d’informazioni, individuati dal D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (consultabile nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it), l’esonero dalle imposte italiane, in relazione ad alcuni redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).
I predetti regimi di esonero, che prescindono dal trattamento previsto nelle singole Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, riguardano tipologie di redditi di capitale e plusvalenze particolarmente rilevanti.
Le più frequenti sono di seguito indicate:
1) Interessi, premi e altri frutti derivanti da:
- obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche;
- obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani;
- titoli di Stato, titoli obbligazionari di amministrazioni statali, di enti pubblici istituiti per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali.
2) Interessi derivanti da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali
Per quanto concerne gli interessi derivanti da conti bancari e postali, la normativa nazionale italiana prevede la non imponibilità degli stessi nel caso in cui siano percepiti da qualunque soggetto non residente, quindi prescindendo dal Paese di residenza del percettore. In questi casi per ottenere la non applicazione delle imposte è sufficiente che il soggetto non residente presenti una semplice dichiarazione della sua residenza, in forma libera.
3) Plusvalenze su cessioni di partecipazioni non qualificate in società residenti in Italia e plusvalenze su titoli diversi da partecipazioni sociali
Per ottenere l’applicazione del regime di esonero dall’imposizione relativamente ai predetti redditi, è necessario presentare una dichiarazione redatta conformemente allo schema approvato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Lo schema di autocertificazione deve essere presentato, debitamente datato e sottoscritto:
- alla banca incaricata di operare l’investimento in Italia;
- ai soggetti italiani che applicano ordinariamente l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria;
- ai sostituti d’imposta, ai fini della non applicazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui all’art. 26 bis, Dpr n. 600 del 29 settembre 1973.
Per gli interessi pagati ad un soggetto residente in un Paese con cui è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni o nel caso in cui il soggetto non residente percepisca redditi diversi da quelli per i quali è previsto l’esonero sulla base della normativa nazionale italiana, viene applicata, su richiesta dell’interessato al sostituto d’imposta, una ritenuta alla fonte che non può superare la misura massima prevista nella Convenzione. In tali casi è sempre necessario fornire un attestato di residenza rilasciato dalle Autorità fiscali del proprio Paese.
Nel caso in cui si sia subita in Italia una ritenuta superiore al dovuto (perché, ad esempio, il sostituto non ha applicato direttamente le disposizioni convenzionali o perché il beneficiario del reddito non ha presentato per tempo la certificazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese di residenza) si può chiedere il rimborso.
Agevolazioni relative ad investimenti in fondi comuni italiani
Qualora le quote o azioni di un organismo di investimento collettivo di diritto italiano siano sottoscritte o acquisite esclusivamente da persone residenti in Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (la lista è consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it), è previsto per il fondo un regime di esenzione dall’imposta sostitutiva sul risultato della gestione.
In questi casi i soggetti non residenti dovranno presentare, all’atto della sottoscrizione o dell’acquisto delle quote o azioni, un attestato di residenza rilasciato dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza o un’autocertificazione redatta conformemente allo schema approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Rita Martin – Centro Studi CGN