I contribuenti sono chiamati per la prima volta in Unico 2013 al calcolo del plafond delle manutenzioni deducibili, senza ragguagliare gli acquisti e le cessioni di beni effettuate nel corso del 2012 alla durata del possesso. Ecco quindi una guida sintetica ai criteri e alle modalità di deduzione.
Il principio contabile n. 16 alle voci D.III) e successive, definisce i costi di ampliamento, ammodernamento e rinnovamento delle immobilizzazioni e aiuta pertanto la corretta imputazione in bilancio delle spese sostenute.
Generalmente, le spese di manutenzione vengono distinte in spese di manutenzione ordinaria (spese ricorrenti, necessarie per mantenere il cespite in buono stato di funzionamento) e spese di manutenzione straordinaria (spese non ricorrenti che comportano un significativo aumento della produttività e della vita utile del bene) per identificare i costi imputati a Conto Economico e le spese portate ad incremento del cespite cui si riferiscono.
Le imprese, come previsto al comma 6 dell’art.102 TUIR, possono dedurre dal reddito dell’esercizio le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che non siano state capitalizzate (quindi quelle di manutenzione ordinaria), nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal libro cespiti ammortizzabili; l’eccedenza è deducibile inderogabilmente in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello in cui i costi sono stati sostenuti (tre per le imprese di autotrasporto). Le rate così determinate rimangono deducibili per il periodo, a prescindere dal destino dei beni di riferimento. È importante sottolineare che la disciplina in esame riguarda le spese di manutenzione sostenute sui beni di proprietà, non rientrano quindi nel dettato normativo quelle sostenute su beni di terzi.
Il comma 16-quater dell’art.3 del DL 16/2012 ha abrogato, nel comma 6 dell’art.102 TUIR, la parte di testo che prevedeva il rapporto al periodo di possesso per i beni acquistati o ceduti nell’anno.
La disposizione è entrata in vigore a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. di conversione del DL 16/2012, cioè il 29 aprile 2012.
Il comma 6 dell’art.102 TUIR prevede anche che per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione e che i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell’esercizio di competenza e non devono essere considerati nella determinazione del limite del 5%.
La verifica della deducibilità delle spese di manutenzione quindi prevede:
- l’individuazione del costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal relativo registro;
- la sottrazione da tale importo di quello afferente ai beni coperti da contratti di manutenzione periodica;
- l’applicazione sul totale così ottenuto della percentuale del 5%, per ottenere il tetto massimo o plafond di deducibilità delle spese di manutenzione nell’esercizio;
- l’individuazione in bilancio del totale delle spese di manutenzione;
- il confronto tra il totale delle spese di manutenzione ed il plafond deducibile: qualora le spese imputate a conto economico siano superiori al plafond deducibile, l’eccedenza va sospesa e dedotta dal reddito in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
La determinazione di tale eccedenza, rappresenta uno sfasamento tra competenza civilistica e deducibilità fiscale e costituisce, pertanto, una differenza temporanea deducibile che rende necessaria la rilevazione e l’iscrizione in bilancio di imposte anticipate.
L’importo dell’eccedenza, inoltre, andrà iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, in voci separate e a seconda dell’anno di formazione.
Occorre precisare che le spese di manutenzione relative a beni a deducibilità limitata (per esempio le autovetture e i telefoni cellulari) dovranno essere assunte nei soli limiti del costo fiscalmente rilevante posti dal TUIR. Ciò significa, per esempio, che, nel caso di autovettura, il valore da prendere in considerazione per la formazione del plafond deducibile non deve superare il 40% di euro 18.075,99 (ex art.164 TUIR – si ricorda con l’occasione che dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012, il limite di deduzione del 40% è stato ridotto al 20% ex L. 228/2012).
Non concorrono alla formazione del plafond di deducibilità:
- beni non strumentali;
- beni non ammortizzabili;
- beni immateriali;
- costi pluriennali;
- beni in leasing (quindi non ancora riscattati), in quanto si tratta di beni non di proprietà della società;
- beni per i quali è previsto un contratto di manutenzione periodico.
Nulla cambia per le imprese di nuova costituzione: come previsto dalla deroga contenuta nel comma 6 dell’art.102 TUIR, il limite percentuale del 5% si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio (anziché all’inizio come previsto in via ordinaria).
In Unico SC 2013 non è contemplato alcun prospetto destinato ad evidenziare il calcolo eseguito ai fini della determinazione degli importi di spesa deducibili, ma bisogna riportare:
- nel rigo RF25 (fra le variazioni in aumento del reddito) l’intero ammontare delle spese di manutenzione eccedenti la quota deducibile;
- nel rigo RF54 (fra le variazioni in diminuzione) con codice 6, la quota, pari ad un quinto, delle spese indicate in RF25 imputabile al reddito del periodo (sommando eventuali quote delle eccedenze relative ad anni pregressi imputabili al reddito dell’esercizio oggetto di dichiarazione).
Ai fini IRAP, i contribuenti che adottano il principio di derivazione della determinazione del valore della produzione dalle risultanze del conto economico, possono portare in deduzione integralmente le spese di manutenzione imputate a conto economico.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN