Il periodo dedicato agli adempimenti di bilancio sta giungendo al termine, ma sarebbe bene volgere un ultimo sguardo ai primi mesi dell’esercizio in corso, durante i quali potrebbero essersi verificati degli eventi in grado di influenzare il bilancio dell’esercizio chiuso. Ci occuperemo oggi del principio contabile nazionale OIC n. 29, che definisce la modalità di contabilizzazione dei fatti, sia positivi che negativi, intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio.
Nella generalità dei casi, tali fatti si verificano entro la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. Qualora, tuttavia, tali eventi si verificassero tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’assemblea e fossero di entità tale da pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso, gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio e darne debita informazione all’organo di controllo.
Dal punto di vista civilistico, l’argomento è trattato dall’art.2423-bis primo comma n.4 del C.c., secondo il quale il redattore di bilancio deve obbligatoriamente considerare i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. Tale principio è diretta conseguenza della disposizione contenuta al punto 3 dello stesso comma, secondo la quale nel bilancio devono essere contabilizzati i proventi e gli oneri in base al principio della competenza. Per ulteriori approfondimenti su tale principio, si veda l’articolo Da non dimenticare…il principio della competenza.
La verifica dei fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio, inoltre, risponde anche al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d’esercizio, stabilito dall’art. 2423 C.c. A questo proposito, per ulteriori chiarimenti, potete dare un’occhiata all’articolo “Non ti scordar mai di me…i principi di redazione del bilancio.
I fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, infine, devono essere debitamente illustrati nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione, come da previsione dell’art.2428 secondo comma n.5 C.c..
Il principio contabile OIC n.29, che, tra l’altro, è uno dei principi in fase di aggiornamento, opera una netta distinzione tra:
- fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio, ma per i quali deve essere fornita una informazione integrativa;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Fatti successivi da recepire in bilancio
Sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. Nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile, se ne deve dare informazione nella nota integrativa.
Si pensi ad esempio:
- alla definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello stimato a tale data;
- al deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura (indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio);
- alla vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo (fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio);
- alla definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un maggior prezzo di un’attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un’attività ceduta prima della fine dell’esercizio;
- alla determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
- alla scoperta di un errore o frode.
Fatti successivi da non recepire in bilancio
Sono quei fatti che modificano situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che non richiedono variazioni dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Devono essere menzionati in nota integrativa (o, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione), in quanto comportano, nell’esercizio successivo, variazioni rilevanti o straordinarie delle attività o passività esistenti alla data di chiusura. In nota integrativa dovrà essere illustrata la natura e la descrizione del fatto intervenuto, nonché, per gli eventi più significativi, la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.
Pur non richiedendo variazioni nei valori del bilancio, tali eventi influenzano la situazione esistente alla chiusura dell’esercizio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei terzi lettori del bilancio di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.
Sono tali, per esempio:
- la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere.
La nuova formulazione dell’OIC n. 29 indica, per questa fattispecie, ulteriori tre esempi:
- la rinuncia, tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio, da parte di un finanziatore, a richiedere il pagamento immediato di un debito a lungo termine come conseguenza della violazione – entro la chiusura dell’esercizio – di una clausola contrattuale;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione di bilancio;
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio.
Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale
Alcuni eventi successivi alla data di chiusura del bilancio potrebbero far venire meno il presupposto della continuità aziendale, di cui abbiamo parlato nell’articolo I principi di redazione…oltre la competenza.
Gli amministratori, ad esempio, potrebbero manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa.
Oppure un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria della società dopo la chiusura dell’esercizio, potrebbe far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul principio della continuità aziendale. Se tale presupposto non fosse più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN