IMU: le ulteriori eccezioni prima del versamento dell’acconto

Lunedì 17 giugno i contribuenti saranno chiamati a versare l’acconto IMU 2013 e, sebbene siano stati emanati provvedimenti e pubblicate circolari e risoluzioni, sono ancora presenti alcuni dubbi circa le modalità di calcolo. La regola generale (ma non ancora approvata definitivamente), stabilita nella legge di conversione del D.L. n. 35 del 2013, è che l’importo della prima rata è pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Purtroppo però tale regola conosce diverse eccezioni, alcune delle quali sono esplicitate nella circolare n. 2/DF del 2013. In questo articolo proponiamo due ulteriori indicazioni utili ai fini del versamento, non precisate nella circolare del Ministero.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la recente circolare n.2/DF del 2013, ha fornito chiarimenti in relazione al versamento dell’IMU, fugando alcuni dei dubbi più significativi relativi alla determinazione della rata in scadenza al 17 giugno 2013.

L’incertezza maggiore riguardava l’individuazione delle aliquote e delle detrazioni applicabili, considerato che, come ricordato in premessa, un emendamento all’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013 stabilisce che la rata IMU relativa all’acconto, in scadenza al 17 giugno, sia versata “sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente”.

Sul punto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato:

  • che “ritiene” non irrogabile alcuna sanzione, in applicazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente,  art. 10 della legge n. 212 del 2000, secondo cui  “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria“.
  • che resta ferma la possibilità di calcolare la prima rata dell’IMU sulla base delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it al 16/05/2013.

Stante la risposta prudente del Ministero circa la possibilità  per il contribuente di non vedersi irrogare sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza, si ritiene che, qualora il contribuente voglia tenere conto delle disposizioni di cui sopra e abbia calcolato l’IMU sulla base delle aliquote e delle delibere relative all’anno precedente, è opportuno almeno che detto versamento sia effettuato a decorrere dalla data successiva all’approvazione del D.L. n. 35 del 2013. In tal caso, infatti, il contribuente potrebbe far valere erga omnes il fatto di aver versato sulla base di una disposizione di legge e non di una disposizione non ancora approvata.

È di tutta evidenza, infatti, che il contribuente che versa l’IMU prima dell’approvazione della legge di conversione del suddetto D.L. n. 35 si avvale di una disposizione normativa non ancora approvata da entrambi i rami del parlamento. In tali casi, c’è da chiedersi quale condotta terrà il Comune che ha pubblicato entro il 16 maggio 2013 aliquote 2013 più gravose di quelle 2012.

Un’altra eccezione è data dal fatto che i contribuenti, ancora una volta, non potranno versare l’IMU in un’unica soluzione a giugno.

In merito, infatti, è necessario preliminarmente ricordare che, l’art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, prevede che “Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere entro il 16 giugno”.

Nonostante quanto sopra precisato, stante il tenore letterale dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013, secondo cui “Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al  predetto articolo 9 è eseguito, a  saldo  dell’imposta  dovuta  per  l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre  di ciascun anno di imposta”, il Comune potrebbe pubblicare entro il 16 novembre l’aliquota per il versamento dell’IMU a saldo.

Pertanto, anche nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato le aliquote e le detrazioni dell’IMU prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata del 17 giugno, queste non possono essere comunque considerate definitive e tale evenienza non consente ai contribuenti di usufruire della facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e cioè quella di provvedere al versamento in unica soluzione dell’imposta.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN