Dopo aver compilato una dichiarazione 730, un mio cliente mi richiede il rilascio di una dichiarazione ISEE per permettere al figlio, studente universitario, di accedere alla borsa di studio. Alla luce anche delle novità introdotte dalla nuova disciplina IMU, quali sono i redditi da indicare in sede di compilazione della dichiarazione?
Con riferimento al quesito, il decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni specificano che, in sede di compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo e determinazione del parametro ISEE, per ciascun componente del nucleo familiare debba essere indicato il reddito complessivo IRPEF.
Tale valore sarà desunto, in ordine gerarchico da:
- ultima dichiarazione redditi presentata, 730 o Unico. A seconda del caso il valore sarà desunto dal rigo 137 del modello 730/3 o dal rigo RN 1 colonna 1 del modello Unico;
- nel caso di esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, si considererà l’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (CUD), nel caso specifico quanto riportato nei punti 1 e/o 2 del CUD – parte B;
- reddito di lavoro prestato dai cosiddetti frontalieri, al lordo della franchigia spettante (per l’anno d’imposta 2012 e 2013 la franchigia è pari a euro 6.700).
Il reddito da indicare è quello relativo all’anno precedente la presentazione della DSU.
Per tutti i componenti dovrà essere indicata la stessa annualità di reddito (si parla anche di omogeneità di reddito).
L’art. 3 D.Lgs. n. 23/2011, c.d. “cedolare secca”, ha introdotto a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti per le abitazioni concesse in locazione: ciò comporta che i canoni di tali immobili siano soggetti al regime dell’imposta sostitutiva e siano esclusi dal reddito complessivo IRPEF.
Tuttavia, come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2011 il reddito assoggettato a cedolare dovrà essere considerato nel reddito complessivo del locatore “per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria” collegati ai requisiti reddituali, nonché all’ISEE.
Anche per tale ragione, il valore da considerare ai fini della compilazione del quadro F4 sarà, in caso di presentazione del 730, rigo 137 del 730/3, e nel caso dell’Unico, il rigo RN 1 colonna 1.
Restano esclusi dall’indicazione in DSU i redditi prodotti all’estero, per i quali non vige la necessità della dichiarazione in Italia.
Alla luce della nuova disciplina IMU, a decorrere dal 1 gennaio 2012, così come previsto dall’art. 8 D.Lgs. n.23/2011, non sono più soggetti ad IRPEF i redditi relativi ai fabbricati, qualora questi non siano locati.
Si tratta in particolare di casi quali:
- abitazione principale e pertinenza;
- immobili a disposizione;
- immobili non locati con utilizzi diversi.
Gli immobili non locati sconteranno solo l’IMU e non concorreranno più a formare la base imponibile IRPEF.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010, c.d. “collegato al lavoro”, il quale prevede che “al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva”, in sede di compilazione della DSU, oltre alle modalità di determinazione del reddito complessivo IRPEF sopra descritte, bisognerà tenere conto anche dei redditi enunciati di cui i principali sono:
- redditi relativi alle nuove iniziative produttive;
- redditi dei c.d. Contribuenti minimi;
- reddito dei rivenditori a domicilio, c.d. venditori “porta a porta”.
Restano in ogni caso esclusi dalla determinazione del reddito complessivo i seguenti redditi:
- redditi esenti;
- redditi soggetti a tassazione separata (es. arretrati);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino ad euro 28.158,28 annui;
- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, fino ad un massimo di euro 2.500. Tale franchigia è da considerarsi con riferimento all’intero nucleo familiare identificato in sede di compilazione ISEE (Circolare Ministeriale n.20 del 13 maggio 2011).
Marco Canese – Centro Studi CGN