In questo articolo ci occuperemo dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e, attraverso quattro esempi pratici, chiariremo come debbano essere indicati i compensi relativi nel modello di dichiarazione 730 ai fini della loro tassazione.
Preliminarmente e sommariamente vogliamo riassumere le peculiari caratteristiche dell’agevolazione dal 2008, anno di istituzione, ed il suo funzionamento.
Il regime fiscale agevolato, che interessa alcune componenti variabili della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato, legate agli incrementi della produttività del lavoro è stato infatti prorogato dal 2008 di anno in anno con alcune modifiche riguardanti l’ambito di applicazione, i limiti e i requisiti reddituali da rispettare per accedere alla disciplina di favore. Il tipo di agevolazione accordata (imposta sostitutiva pari al 10%) e il meccanismo applicativo sono, invece, rimasti invariati.
Nel 2008 con riferimento al periodo 01.07 – 31.12 erano agevolate le somme erogate “per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.
Nel 2009 e nel 2010 l’applicabilità della tassazione agevolata, per somme erogate nell’anno precedente, era limitata alle sole somme erogate “in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.
Nel 2010 chiarimenti ufficiali riconducevano nel novero delle somme detassabili voci retributive la cui agevolabilità, in precedenza, era stata negata o messa in discussione, quali le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e lavoro straordinario.
Con il modello 730/2011 venne infatti data la possibilità ai lavoratori di recuperare le maggiori imposte versate nel 2008 e 2009 sulle maggiori somme che, pur avendo i requisiti per essere tassati ad imposta sostitutiva, furono assoggettate a tassazione ordinaria.
Nel 2011 le somme agevolabili erano sempre correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale ed erogate ai suddetti lavoratori in attuazione di quanto previsto da accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali.
Chiarimenti ufficiali evidenziavano come, nei periodi d’imposta precedenti, la misura agevolativa aveva potuto avere ad oggetto una qualunque somma corrisposta ai dipendenti privati in funzione di incrementi di produttività, competitività e redditività. Invece, a partire dal 2011, essa è stata limitata agli emolumenti erogati in attuazione della contrattazione collettiva di secondo livello, pur ammettendosi il ricorso alla stessa sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
Nel 2012 si richiamavano i contenuti delle precisazioni del 2011, specificando ulteriormente che le somme correlate ad incrementi di produttività dovevano essere erogate in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti non da una qualsiasi organizzazione, ma dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Più recentemente, nel 2013 l’agevolazione è stata rinnovata confermando la previsione che le somme agevolate trovino la loro fonte in contratti collettivi a livello aziendale nel rispetto dei requisiti di rappresentanza sindacale individuando però criteri diversi e più restrittivi per la definizione delle somme agevolabili.
I chiarimenti ufficiali si sono soffermati sulla definizione di “retribuzione di produttività” nonché sulla novità del deposito presso la Direzione territoriale del lavoro (DTL) di dichiarazione di conformità degli accordi alle nuove disposizioni.
L’aspetto maggiormente innovativo è tuttavia l’individuazione delle somme agevolabili in quanto si fa espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione ovvero, in alternativa, all’attivazione da parte dei contratti di almeno una misura nelle seguenti aree di intervento: 1) ridefinizione flessibile dell’orario di lavoro; 2) distribuzione flessibile delle ferie; 3) ricorso e diffusione di tecnologie informatiche; 4) fungibilità delle mansioni ed integrazione delle competenze.
Pertanto, dall’anno in corso non sono più ammessi generici obiettivi di produttività, essendo beneficiate solo forme di retribuzione incentivante collegate a obiettivi “misurabili” attraverso “specifici indicatori quantitativi”. In alternativa, è necessario che sia attivata almeno una delle quattro specifiche aree di intervento sopra indicate.
Riepiloghiamo quindi i requisiti reddituali per l’accesso all’agevolazione e l’importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva raffrontati nei vari anni.
Precisiamo che il reddito si deve riferire a quello di lavoro dipendente (ex art. 49 del Tuir ivi comprese ad esempio le pensioni – 2° c. art. 49) percepito nell’anno con estensione al 12.01.2013 per il principio di cassa allargata ed in relazione anche a più rapporti. Ai fini della determinazione dell’importo massimo agevolabile, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli emolumenti devono essere considerati al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie; ne consegue che il contributo massimo agevolabile si eleva ad € 2.753,00 in quanto se deduciamo i contributi obbligatori, al 9,19% dell’importo precedente e pari ad € 253,00, si determina la soglia appunto di € 2.500,00.
Passiamo ora ad analizzare come deve essere riportata tale somma nella dichiarazione fiscale modello 730/2013.
Il rigo che accoglie le voci è il rigo C5 del quadro C ove devono essere inserite le somme che il sostituto ha assoggettato a tassazione ordinaria o sostitutiva.
Il sostituto può non aver applicato la tassazione agevolata o su richiesta scritta del lavoratore oppure in quanto la tassazione ordinaria è risultata più favorevole. Il rigo segnala anche le somme, in colonna 4 e 5, che sono state erogate a titolo di “indennità per trasfertisti’” di cui all’art. 51, comma 6 del Tuir (indennità di volo).
Vediamo ora quando la compilazione dei rigo C5 può essere obbligatoria o facoltativa.
– Obbligatoria: quando sono stati percepiti compensi da più datori di lavoro che non hanno effettuato il conguaglio (1), oppure l’unico sostituto ha applicato la tassazione per un importo oltre gli € 2.500,00 consentiti (2), oppure quando nel 2011 il lavoratore aveva conseguito una retribuzione superiore ad € 30.000 e non aveva diritto quindi all’agevolazione (3).
Nell’ultimo caso, una volta riportati i dati indicati nel CUD, al rigo C5 dovrà essere barrata l’opzione per la tassazione ordinaria mentre, in caso di situazione riferibile ai primi due punti, sarà barrata l’opzione per confermare la tassazione sostitutiva.
– Facoltativa: quando i lavoratori vogliono optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal datore di lavoro se ritengono quest’ultima meno vantaggiosa. In tal caso possono avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva ovvero, al contrario, avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.
Esempio 1 – da tassazione ordinaria a tassazione sostitutiva
Contribuente che nel 2012 ha percepito €. 30.000 – Ritenute Irpef = €. 7.125 – Addizionale (0,9%) = €. 270 – Somme per incremento produttività = €. 2.000 e nelle annotazioni al modello CUD è inoltre precisato che è stata applicata la tassazione ordinaria perché più conveniente.
I dati del CUD punti da 251 a 255 saranno riportati in rigo C5 del modello 730 specificando quindi l’opzione per la tassazione sostitutiva.
La somma per incremento di produttività, tassata ordinariamente, sarà dedotta dal reddito complessivo mentre sarà invece applicata l’imposta sostitutiva del 10% pari ad € 200.
Esempio 2 – da tassazione sostitutiva a tassazione ordinaria
Soggetto che nel 2012 ha percepito €. 35.000 – Ritenute Irpef = 8.150 – Addizionale (0,9%) = €. 315 – Somme per incremento produttività = €. 2.500 – ritenute operate = €. 250
In questo caso i dati del CUD punti da 251 a 255 saranno riportati in rigo C5 del modello 730 specificando l’opzione per la tassazione sostitutiva.
La somma per incremento di produttività tassata separatamente affluirà al reddito complessivo e le ritenute per imposta sostitutiva (€. 250) andranno a sommarsi alle altre ritenute Irpef (totale 8.400).
Consideriamo infine la novità già inserita nel modello 730/2012 oggetto di precisazioni dell’Agenzia delle Entrate nella CM 13.05.2011, n. 20, ove è stata considerata ammissibile l’applicazione dell’imposta sostitutiva all’indennità di volo garantita nel compenso di lavoro notturno in alternativa al criterio ordinario di determinazione previsto dall’art. 51, comma 6 del Tuir ed il ragionamento è estensibile a tutte le indennità per trasferisti di cui allo stesso comma 6 dell’art. 51.
Se quindi l’indennità è tassata ordinariamente, essa concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del suo ammontare; se invece è assoggettata a tassazione sostitutiva concorre integralmente alla formazione dell’imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva.
Il contribuente potrà quindi alternativamente scegliere quale tassazione preferire in base alla convenienza e, nel caso, modificare quella applicata dal datore di lavoro.
Esempio 3 – indennità per trasfertisti da tassazione sostitutiva ad ordinaria
Contribuente con indennità per trasferisti assoggettata ad imposta sostitutiva. Nel punto 252 del CUD è indicata l’imposta sostitutiva (200) calcolata sommando gli importi di cui ai punti 251 e 255 (1.000 + 1.000). Nel punto 255 è indicata la quota pari al 50% dell’indennità di volo che non avrebbe concorso alla formazione del reddito complessivo (art. 51, comma 6) in caso di tassazione ordinaria. Il modello 730/2013 risulterà così compilato.
Nel caso in cui il contribuente abbia solo un reddito da lavoro dipendente di € 30.000, il reddito imponibile sarà di € 31.000 mentre dall’imposta dovuta si potrà scomputare l’imposta sostitutiva applicata dal datore di lavoro.
Esempio 4 – indennità per trasfertisti da tassazione ordinaria a sostitutiva
Soggetto che percepisce un reddito per incremento della produttività di € 2.000 di cui € 800 per indennità di volo che é stato tassato ordinariamente dal sostituto d’imposta.
Nel modello CUD al punto 251 è indicato l’importo a tassazione ordinaria (1.600) ed al punto 255 il 50% dell’indennità di volo, pari alla quota esente (400); risulta inoltre barrata la casella 254 per segnalare la tassazione ordinaria. In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente vuole optare per la tassazione sostitutiva poiché più conveniente e quindi compilerà il modello 730/2013 nel seguente modo.
Gianluigi Degan – Centro Studi CGN