Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota n. 53687, si è espresso in merito alla possibilità di comunicare un solo indirizzo PEC per più soggetti. Ecco per voi una sintesi di quanto specificato in questa importante nota.
Mentre per le società (pareri del Ministero dello Sviluppo economico n. 217140 e n. 217149 del 2011) è possibile comunicare la casella PEC di un intermediario (per esempio quella dello studio professionale che assiste l’impresa negli adempimenti burocratici), tale modalità è esclusa per le ditte individuali.
La nota detta le indicazioni operative per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese individuali e, in calce, afferma: “Resta fermo che, nel vigente quadro normativo, che ricollega l’obbligo di cui in parola, alla iscrizione dell’indirizzo PEC nell’INI-PEC, e quindi regola le modalità dei rapporti tra impresa e Amministrazione, è necessario che l’indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi“.
La nota, ripetiamo, al momento è riferita solo alle ditte individuali, per cui si raccomanda, a scopo precauzionale, di seguire l’indicazione ministeriale al fine di evitare futuri controlli agli indirizzi non direttamente riconducibili all’imprenditore, che il Ministero o una successiva normativa potrebbero disporre.
Non è invece chiaro il comportamento da adottare nel caso di depositi già effettuati di PEC non univoche: si suppone che, per ora, il sistema camerale stia avviando delle iniziative volte ad evitare che il medesimo indirizzo PEC venga iscritto per più imprese individuali e che in un secondo momento vengano attivati dei controlli sui depositi già effettuati. Sarà nostra cura segnalare i prossimi sviluppi e chiarimenti in questa sede.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN