Si avvicina rapidamente la scadenza del 30 giugno 2013, data entro la quale le ditte individuali attive e non soggette a procedure concorsuali devono comunicare al Registro Imprese un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. La misura è stata introdotta dall’art.5 del DL 179/2012, e, come talvolta accade, ad oggi ha ancora qualche nodo da sciogliere. Proponiamo pertanto di seguito una serie di domande e risposte, con l’auspicio di far chiarezza e di essere di aiuto nell’espletamento di tale obbligo.
1. Quali sono i soggetti obbligati a depositare l’indirizzo PEC?
Allo stato attuale, sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC:
- i professionisti, dal 29 novembre 2009 (ex art.16 DL 185/2008) ai rispettivi ordini e collegi professionali;
- le società, dal 29 novembre 2011 (sempre ex art.16 DL 185/2008) al Registro Imprese;
- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, entro, ripetiamo, il 30 giugno 2013 (ex art.5 DL 179/2012) al Registro Imprese.
2. Cosa succede se una ditta individuale non adempie al deposito entro il 30 giugno 2013?
Le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, si vedranno sospeso il deposito di qualunque atto al Registro Imprese per un periodo massimo di 45 giorni, decorsi i quali la pratica viene respinta e si intende come non presentata.
3. La PEC da depositare deve essere già attiva dal punto di vista tecnico-informatico o può anche solo essere stata richiesta ad un gestore ma non ancora attivata?
La PEC da depositare deve essere già attiva, non può essere stata solo assegnata dal gestore ma non ancora attivata.
4. Le ditte che intendono cessare la propria attività devono depositare la PEC?
Le imprese che sono in procinto di cancellarsi dal Registro imprese non devono comunicare l’indirizzo PEC solo se la pratica di cancellazione viene spedita prima del 30 giugno 2013.
5. Le variazioni dell’indirizzo PEC dell’impresa devono essere comunicate al Registro Imprese?
Sì, se l’indirizzo PEC viene sostituito, si deve fare la relativa comunicazione al Registro Imprese. È necessario infatti che l’indirizzo che compare nelle visure camerali sia sempre valido e attivo.
6. L’impresa che dispone di più indirizzi PEC deve depositarli tutti?
No, deve essere depositato un solo indirizzo PEC che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale.
7. Se l’impresa dispone di più unità locali o sedi secondarie in varie province, deve comunicare un indirizzo PEC per ciascuna di esse?
No, dovrà essere depositato un solo indirizzo PEC, quello equivalente alla sede legale, a prescindere quindi dalle sedi secondarie e unità locali di cui dispone.
8. Ci sono dei costi per l’attivazione di una casella PEC ed il suo deposito?
- I costi di attivazione di una casella PEC sono stabiliti da ogni singolo gestore autorizzato al rilascio.
- La comunicazione invece è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.
9. Si possono depositare le cosiddette “PEC del cittadino”?
Le “PEC del cittadino”, riconoscibili dal dominio @postacertificata.gov.it, sono riservate alle comunicazioni tra cittadini e pubblica amministrazione: non possono quindi essere utilizzate dalle imprese.
10. I soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, etc.) devono depositare la PEC?
No, l’obbligo sussiste solo per i soggetti indicati nella risposta alla domanda n.1.
Capitolo a parte è necessario dedicare alla nota del Ministero dello Sviluppo economico n.53687 del 2 aprile 2013, nella quale viene affermato che per le ditte individuali “è necessario che l’indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso terzi”.
Tale indicazione diverge da quella fornita per le società con i pareri n. 217140 e n. 217149 del 2011: per le società, infatti, è possibile depositare l’indirizzo PEC di un intermediario (per esempio quello dello studio professionale che assiste l’impresa negli adempimenti burocratici).
Al fine di far chiarezza su tale evidentissima incongruenza, è stata anche presentata una interrogazione parlamentare al MISE, che dovrebbe essere discussa la prossima settimana e nella quale viene chiesto di rettificare la nota di aprile, precisando che anche per le imprese individuali è possibile domiciliarsi, ai fini della PEC, presso soggetti terzi.
Nel frattempo la confusione è tanta, al punto che le Camere di Commercio hanno adottato soluzioni diverse (nell’interrogazione vengono citate le diverse decisioni prese dalle Camere di Commercio di Venezia e Treviso).
La prossima settimana, quindi, dovrebbe essere fatta chiarezza su questo ultimo punto e sarà nostra premura darne notizia in questa sede a stretto giro.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN