Con lo scopo di dissuadere i contribuenti dal ripetere i comportamenti che altrimenti li inserirebbero automaticamente in apposite black list per i controlli fiscali, l’Agenzia sta inviando ai contribuenti soggetti a studi di settore una lettera finalizzata a segnalare la presenza di anomalie. Quali sono le anomalie segnalate? Quali sono le eventuali sanzioni?
Con una nota del 10 giugno, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet, un facsimile della lettera che sta inviando ai contribuenti soggetti agli studi di settore per segnalare loro le anomalie riscontrate nella compilazione degli studi di settore.
In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate invita i contribuenti a verificare la correttezza dei dati indicati nel modello Unico2012 per i redditi relativi all’anno di imposta 2011 e a valutare la possibilità di presentare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Le comunicazioni vengono recapitate al contribuente in formato cartaceo tramite il canale Postel al domicilio indicato dal contribuente stesso, mentre per gli intermediari l’invio avviene mediante modalità telematica.
Le anomalie segnalate dall’Agenzia delle Entrate riguardano essenzialmente le incoerenze nella gestione del magazzino (rimanenze iniziali e rimanenze finali), le incoerenze sull’incidenza dei costi di gestione sui ricavi o compensi, le incoerenze sui beni strumentali e quelle relative al lavoro prestato (addetti e ore lavorate).
È possibile regolarizzare l’omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore presentando una dichiarazione integrativa, nelle ipotesi di ravvedimento e alle condizioni previste dall’articolo 13 del D. Lgs n. 472/1997.
Nella lettera, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati inerenti gli studi di settore può comportare:
- una sanzione pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni;
- una sanzione in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, che è aumentata nella misura del 50% rispetto all’importo minimo e massimo previsto per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi Iva e Irap.
Insieme al facsimile della lettera e ai facsimili delle comunicazioni di anomalie, l’Agenzia ha pubblicato le FAQ (frequently asked questions) per rispondere ad una serie di domande poste dai contribuenti.
In particolare, viene precisato che nel caso in cui il contribuente abbia cessato l’attività nel corso del 2011, egli è tenuto alla presentazione del modello, pur essendo nei suoi confronti preclusa l’attività di accertamento basata sugli studi di settore. Lo stesso discorso vale anche per quei contribuenti che rientrano nei casi di liquidazione ordinaria o che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Le FAQ chiariscono anche il caso di un contribuente che abbia iniziato l’attività nel 2011 ma non abbia indicato la causa di esclusione 1 nell’apposita casella relativa agli studi di settore. In questo caso, il contribuente non doveva presentare il modello degli studi di settore ma eventualmente, se previsto, quello INE. L’omissione dell’indicazione del codice corrispondente alla relativa causa di esclusione ha comportato l’invio della lettera in quanto il riscontro automatizzato ha incrociato il codice attività e l’assenza della causa di inapplicabilità o di esclusione che non prevede l’obbligo di presentare il modello.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN