Ultimi chiarimenti INPS su contributi previdenziali e possibili rateazioni

Con la circolare n. 88 del 7 giugno 2013, l’NPS é intervenuta facendo il punto sulla riscossione dei contributi dovuti da artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata (L.335/1995).

In via preliminare, la Circolare rende noto che l’INPS ha reso disponibile, nel cassetto previdenziale online degli artigiani e commercianti, un prospetto di liquidazione contenente gli importi e le causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2013, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi.

Successivamente, dopo aver ricordato che il D.L. 63/2012 ha stabilito che i contributi previdenziali dovuti sulla quota eccedente il minimale devono essere versati in coincidenza con le date previste per il pagamento delle imposte sui redditi, la circolare INPS entra nella questione da un punto di vista operativo riepilogando i criteri per la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali. Nel caso degli artigiani e commercianti deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2012, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Nel caso in cui gli artigiani o i commercianti siano soci di S.r.l., la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, é costituita dalla parte del reddito corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. All’interno del modello UNICO andranno considerati i dati indicati nei quadri RF (imprese on contabilità ordinaria), RG (imprese in contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone e assimilate).

Per quanto riguarda invece i professionisti iscritti alla Gestione Separata, la base imponibile ai fini contributivi é costituita dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo – art. 53 co.1 del TUIR – compreso quello eventualmente conseguito in forma associata e/o proveniente dal “regime dell’imprenditoria giovanile”. In tali casi i contributi previdenziali andranno calcolati sulla base dei dati indicati nel modello UNICO PF ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate) ed LM (reddito conseguito con il regime agevolato dei “nuovi minimi”).

Infine l’INPS fornisce chiarimenti sulla possibile rateizzazione dei contributi previdenziali, precisando che per artigiani e commercianti questa é possibile solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto.

Per i liberi professionisti invece la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per il 2012 che sull’importo del primo acconto 2013.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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