È datato 13 giugno il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che differisce anche per quest’anno i termini di versamento delle imposte dovute a saldo e in acconto per l’anno 2012, Unico 2013.
Il Decreto era stato preceduto dal Comunicato Stampa n. 94 del MEF.
Quali soggetti usufruiscono della proroga
Il differimento riguarda tutti i contribuenti, persone fisiche e società, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli Studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza (artt.5, 115 e 116 del TUIR).
Stando a quanto comunicato dal MEF, ma nel Decreto non se ne fa menzione, possono usufruire della proroga anche i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “minimi”).
Per quali imposte
Sono oggetto del differimento tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni.
Quindi, non solo l’IRPEF, l’IRES e l’IVA, se parte del modello Unico, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Le nuove scadenze
- la scadenza ordinaria del 17 giugno è prorogata all’8 luglio
- la scadenza del 16 luglio è prorogata al 20 agosto, con maggiorazione dello 0,40 dovuta a titolo di interesse corrispettivo.
Rita Martin – Centro Studi CGN