Respiro di sollievo per commercialisti, consulenti del lavoro e operatori contabili per la concessione della proroga per l’invio dei modelli 770/2013. Il rinvio si apprende dal comunicato stampa n. 125 del 24 luglio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il provvedimento, che arriva a pochi giorni dalla scadenza, di fatto sposta il termine di presentazione dei modelli 770/2013 dal 31 luglio (termine ordinario) al 20 settembre 2013.
Le richieste di proroga erano state avanzate nei giorni scorsi dalle associazioni di categoria, dai consulenti del lavoro, dai giovani ragionieri e dai tributaristi, appesantiti quest’anno dal susseguirsi di novità in ambito fiscale, dai ritardi nella predisposizione dei software utili alla trasmissione e al controllo dei dati e soprattutto dalla concentrazione di diverse scadenze fiscali in questo particolare periodo dell’anno (Unico2013 in primis con relativi ritardi cronici).
Lo slittamento dei termini si era reso perciò necessario al fine di ottenere maggior tempo per la compilazione dei modelli 770. Una decisione però, che poteva sicuramente essere presa prima, se consideriamo che la proroga concessa non implica alcun danno nei confronti dell’erario.
Alla luce della proroga appena annunciata, il modello 770/2013 dovrà essere pertanto presentato entro il 20 settembre 2013, esclusivamente in modalità telematica direttamente da parte del sostituto d’imposta oppure tramite intermediario abilitato.
Nel caso l’invio del modello 770 avvenga direttamente da parte del sostituto, quest’ultimo dovrà utilizzare il servizio internet se la dichiarazione è relativa ad un numero di soggetti non superiore a 20 e lo stesso non sia ancora abilitato al servizio Entratel. Se la dichiarazione si riferisce ad un numero di soggetti superiore a 20 dovrà essere utilizzato il canale Entratel.
Se l’invio avviene, invece, tramite intermediario abilitato, questo deve utilizzare il canale Entratel a prescindere dal numero di comunicazioni da inviare così come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 marzo 2001.
La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del modello 770 è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica che attesta l’avvenuta ricezione dei dati.
Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse nei termini, ma scartate dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione attestante il motivo dello scarto.
A causa delle oggettive difficoltà operative riscontrate ogni anno dalle categorie professionali, il termine ordinario del 31 luglio è destinato sempre al posticipo. Perché il legislatore non prende provvedimenti definitivi anziché mettere sempre una pezza? Perché devono essere sempre i professionisti a pagare a caro prezzo le inefficienze di un sistema fiscale che va sicuramente rivisto?
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN