Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013, diventano 91 le categorie degli studi di settore che possono riservare ai loro destinatari diversi vantaggi. Di seguito tutti i particolari.
Grazie alle disposizioni contenute nei commi da 9 a 13 dell’art.10 del D.L. 201/2011, emanato con la volontà di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile, a decorrere dal periodo d’imposta 2011 è concesso un regime premiale a coloro la cui attività rientra in uno dei 91 studi di settore elencati, da ultimo, nell’Allegato n. 1 al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5.7.2013.
Si nota che, tra i 91 studi individuati, nemmeno uno riguarda le libere professioni.
I contribuenti interessati devono:
- avere dichiarato, anche per adeguamento, ricavi o compensi almeno di ammontare pari a quelli risultanti dall’applicazione dello studio/degli studi di settore a cui è assoggettato il contribuente;
- risultare coerenti per tutti gli indicatori previsti dallo studio/dagli studi di settore di riferimento (coerenza e normalità economica), tenendo presente che nel caso di contemporaneo esercizio di attività d’impresa e lavoro autonomo, entrambe devono essere assoggettate al criterio di accertamento degli studi di settore;
- avere assolto regolarmente e fedelmente agli obblighi dichiarativi in modo che i dati corretti non comportino variazioni nell’individuazione del cluster di riferimento o nel posizionamento negli indicatori di normalità e coerenza oppure nel risultato dei ricavi e compensi stimati (punto 4 del Provvedimento Direttoriale per il 2011).
I vantaggi riservati ai contribuenti di cui sopra sono:
- l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti di cui al 1° c., lett. d), 2° periodo dell’art. 39 D.P.R. 600-1973 e all’art. 54, 2° c., ultimo periodo, del D.P.R. n. 633-1972;
- la riduzione a tre anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (il termine scadrà quindi entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, anziché del 4° anno) ad eccezione però di situazioni penalmente rilevanti previste dal D.Lgs. 74/2000;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’art. 38 del D.P.R. n.600-1973, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato (anziché 1/5). Questo beneficio è riservato solo alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo e quindi non potranno avvalersene i soci di società trasparenti (s.n.c., s.a.s., ecc.) (cfr. Circolare n. 25/E del 19.6.2012 domanda 3.2).
Gli studi a cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2012 sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
- n. 4 delle seguenti tipologie: di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura (Allegato 2 al Provvedimento 5.7.2013);
- n. 3 delle tipologie precedenti e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali, a suo tempo è stata stimata una percentuale del valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico, inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nel sommerso economico del totale economia;
- n. 3 delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
Quindi, sulla base degli approfondimenti elaborati in materia di studi di settore, alcuni contribuenti potranno avvalersi di qualche vantaggio e non solo subire presunzioni di scostamento dai ricavi dichiarati.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo