Il contribuente che ha presentato la propria dichiarazione utilizzando il modello 730 può apportare eventuali modifiche attraverso la presentazione di modelli 730 rettificativi e integrativi, applicando le disposizioni previste dalla disciplina “speciale” contenuta nel D.Lgs. n. 241 del 1997. Ricordiamo, comunque, che è possibile rettificare un modello 730 originariamente presentato attraverso il modello Unico PF secondo le norme previste dal D.P.R. n. 322 del 1998. Vi proponiamo una breve guida operativa.
Modelli 730 integrativi
I contribuenti che hanno compilato erroneamente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 164 del 1999, possono presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre prossimo soltanto se la correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito d’imposta. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio nel caso di:
- oneri deducibili o detraibili non precedentemente considerati;
- detrazioni d’imposta non riconosciute nonostante legittimamente spettanti;
- importo delle ritenute non scomputate;
- versamenti di acconti non considerati.
In altri termini, l’uso del modello 730 integrativo è ammesso esclusivamente per le correzioni in favore del contribuente. In merito, è opportuno ricordare che l’allegato D del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2013 n. 20491, che contiene le istruzioni per lo svolgimento dell’assistenza fiscale, prevede che è possibile presentare un modello 730 integrativo soltanto se dalla liquidazione delle singole imposte, IRPEF e relative addizionali, scaturisca un importo a credito, un minor debito, ovvero un’imposta pari a quella risultante dal modello 730 originario.
Si ricorda che il contribuente, per modificare i dati della dichiarazione, in luogo del 730 integrativo, potrebbe presentare:
- un modello Unico PF entro i termini per la presentazione della dichiarazione successiva;
- un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Tuttavia, se non ancora decorsi i termini di presentazione, la presentazione del modello 730 integrativo rappresenta per il contribuente la modalità più veloce per ottenere il rimborso del maggior credito o per recuperare le maggiori imposte versate.
Oltre alla possibilità sopra riportata, si deve ricordare che l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 47 del 31 luglio 2007, ha previsto la possibilità di utilizzare il modello 730 integrativo anche nel caso di errata indicazione del sostituto d’imposta che effettuerà i conguagli.
In particolare, infatti, in base alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione 730, è possibile presentare il 730 integrativo anche per integrare la dichiarazione:
1) con riferimento esclusivo ai dati del sostituto d’imposta. In tal caso, il contribuente che si accorge di non aver correttamente indicato i dati del sostituto d’imposta:
- deve indicare con il codice 2 nella casella denominata “730 integrativo” presente nel frontespizio;
- deve compilare integralmente il nuovo modello che deve contenere le medesime indicazioni della dichiarazione originaria tranne quelle relative al sostituto che effettuerà il conguaglio;
- non deve compilare la sezione riguardante gli importi rimborsati dal sostituto d’imposta;
2) con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta, sia ai dati che determinano un maggior credito o un minor debito come precedentemente evidenziato. In tale ultimo caso il contribuente che si accorge di non aver correttamente indicato i dati del sostituto d’imposta e di aver omesso l’indicazione di oneri, ritenute, acconti, detrazioni, etc. che comporta un maggior credito o un minor debito:
- deve indicare il codice 3 nella casella “730 integrativo” presente sul frontespizio;
- non deve compilare la sezione riguardante gli importi rimborsati dal sostituto d’imposta.
Si ricorda, tuttavia, che in questi ultimi due casi, la dichiarazione integrativa deve essere presentata al medesimo professionista o allo stesso Caf dipendenti che ha presentato il modello 730 originario.
Modello 730 rettificativo
Qualora il contribuente riscontri degli errori nel prospetto di liquidazione consegnato dal professionista o dal Caf che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarlo tempestivamente affinché questi possa effettuare le opportune rettifiche.
In tal caso, il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale dovrà:
- rettificare la dichiarazione originariamente elaborata;
- rideterminare gli importi a debito e quelli a credito;
- elaborare e consegnare al contribuente il nuovo modello 730 e il nuovo prospetto di liquidazione.
Si ricorda che nel modello 730-3 deve essere barrata la casella relativa al 730 rettificativo e nella sezione dedicata ai messaggi deve essere data comunicazione degli errori riscontrati.
Qualora, al contrario, il contribuente si accorga di aver commesso lui stesso di errori, come la mancata indicazioni di redditi o di spese deducibili o detraibili, non sarà possibile usufruire del modello 730 rettificativo poiché riguarda esclusivamente errori commessi dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Per ciò che riguarda i termini per poter effettuare le rettifiche di cui sopra, si deve ricordare che:
- la rideterminazione degli importi deve avvenire in tempo utile affinché il sostituto d’imposta possa effettuare i conguagli entrò l’anno solare;
- il soggetto che ha operato le rettifiche dovrà trasmettere all’Agenzia delle entrate sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione oggetto di rettifica;
- la dichiarazione deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per le dichiarazioni integrative, e cioè entro l’11 ottobre prossimo, considerato che il 10 ottobre è domenica.
Correzione tramite la presentazione e del modello Unico PF
Qualora la dichiarazione 730 presenti errori e omissioni la cui correzione comporta un minor credito o un maggior debito, non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo. In altri termini, nel caso in cui la rettifica sia “a sfavore” del contribuente, per correggere gli errori riportati nella dichiarazione originaria è possibile presentare:
- un modello Unico PF “correttivo nei termini” rispetto alla scadenza prevista per la presentazione del relativo modello per le persone fisiche;
- una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN