Quando si tratta di IMU gli aspetti poco chiari sembrano non finire mai. Si è resa necessaria una nota dell’Agenzia (pubblicata in ritardo rispetto ai tempi utili), per chiarire che i contributi versati a consorzi obbligatori per legge conservano la deducibilità dal reddito complessivo ai fini IRPEF, sebbene l’introduzione dell’IMU consenta di non versare le imposte sui redditi relativamente agli immobili (compresi nei consorzi di bonifica) non locati e assoggettati a IMU.
È l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 44/E, del 4 luglio 2013, che ha definito uno degli aspetti più controversi inerenti la deducibilità dei contributi versati a consorzi obbligatori, a seguito dell’introduzione dell’IMU.
La questione nasceva dal corto circuito di una norma del TUIR con le disposizioni sull’IMU.
- L’art. 10, comma 1, lett. a) prevede che “dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”.
- La disciplina sull’IMU stabilisce (art. 8, comma 1, D.Lgs. 23/2011) che dal periodo d’imposta 2012, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari relativi agli immobili, fabbricati e terreni, non locati e non affittati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, ad eccezione del reddito agrario.
- La successiva circolare (Circ. n. 5 dell’11/03/2013) aveva previsto che i redditi fondiari degli immobili non locati e assoggettati a IMU sono esclusi dalla base imponibile IRPEF e non concorrono a determinarne la base imponibile.
Il dubbio che i commercialisti si ponevano è se l’esclusione dal reddito complessivo IRPEF degli immobili non locati rientranti nei consorzi obbligatori per legge (e soggetti solo a IMU), facesse venir meno anche la possibilità di dedurre i contributi ai consorzi obbligatori.
L’Agenzia assume una posizione pro-contribuente e motiva tale orientamento sul presupposto che l’effetto di sostituzione non deriva direttamente da “norme interne all’IRPEF” ma da una “norma esterna” riguardante l’IMU. Infatti, secondo l’Agenzia sotto il profilo sostanziale, l’immobile non locato o non affittato è comunque produttivo di reddito e la non concorrenza al reddito complessivo IRPEF deriva dall’assoggettamento obbligatorio dell’immobile all’IMU, sostitutiva dell’IRPEF, la cui base imponibile:
- deriva dalla rendita catastale, analogamente al reddito fondiario;
- non dà rilevanza (nella forma di deduzioni, detrazioni, o aliquote agevolate) al contributo obbligatorio.
Inoltre, l’IMU non è deducibile dall’IRPEF, quindi non è ipotizzabile una deduzione “indiretta” del contributo al consorzio obbligatorio per legge.
L’Agenzia prosegue il proprio ragionamento asserendo che la deducibilità dei contributi obbligatori dal reddito complessivo sia possibile nei casi in cui:
- in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo;
- il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale.
In definitiva, i tecnici dell’Agenzia forniscono un’interpretazione favorevole al contribuente consentendo la deducibilità dei contributi di bonifica a consorzi obbligatori per legge che comprendono immobili il cui reddito fondiario non viene indicato nei rispettivi quadri A o B del modello unico.
La nota dell’Agenzia, arrivando in dirittura d’arrivo rispetto alle scadenze fiscali, renderà necessario, per coloro che abbiano già presentato la dichiarazione, omettendo in via prudenziale la deduzione di tali contributi, e intendano recuperarne la deduzione, la presentazione di una dichiarazione correttiva nei termini.
Sempre in tema di deduzione dei contributi versati per i consorzi di bonifica obbligatori per legge in cui sono presenti immobili, la nota dell’Agenzia affronta anche l’ipotesi in cui la non concorrenza al reddito complessivo derivi dall’opzione per il regime della cedolare secca (art. 3, D.Lgs. 23/2011). Sull’argomento la posizione dell’Agenzia è curiosa, infatti:
- se l’immobile è locato in regime fiscale ordinario, i contributi di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR, sono deducibili;
- se l’immobile è locato in regime opzionale della cedolare secca, gli stessi contributi, per l’Agenzia, non sono deducibili.
Motivo? Siccome il regime della cedolare secca non è un regime obbligatorio bensì facoltativo, al contribuente è data la possibilità di comparare la convenienza del regime sostitutivo in esame rispetto a quello ordinario, il quale permette di fruire della suddetta deduzione. In altri termini, strano ma vero, secondo l’Agenzia, in caso di immobili locati, la deducibilità dei contributi ai consorzi obbligatori è uno degli elementi da prendere in considerazione per la scelta del regime della cedolare invece di quello ordinario.
Una posizione, quella dell’Agenzia, a dir poco sorprendente, che non trova alcun riscontro normativo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN