La vita societaria è scandita da molti eventi, uno dei quali è la distribuzione degli utili in rapporto al numero delle azioni o quote possedute dai soci. Tale evento può ricorrere in due precise circostanze, ossia in concomitanza con l’approvazione del bilancio dell’esercizio oppure in qualsiasi altro momento, previa delibera dell’Assemblea dei Soci e attraverso l’utilizzo delle riserve di utili disponibili. Proponiamo di seguito una panoramica dell’argomento, con riferimento alle società di capitali, ed una sintesi pratica degli adempimenti correlati alla distribuzione degli utili.
La distribuzione dell’utile d’esercizio è sottoposta ad una serie di limitazioni, al fine di tutelare il patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessati coinvolti.
I primi limiti sono costituiti dall’obbligo di accantonare gli utili:
- a riserva legale (ex art.2430 C.c.), fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- all’eventuale riserva statutaria, secondo i limiti previsti dallo statuto stesso.
Va precisato che nel patrimonio netto possono essere iscritte anche altre riserve, oltre a quelle sopra riportate. Tali riserve, come indicato anche nel principio contabile OIC n.28, si distinguono secondo la loro distribuibilità e disponibilità e possono essere per esempio:
- riserve disponibili, sono riserve facoltative di utili che l’assemblea può liberamente distribuire;
- riserve statutarie, sono previste e regolate dallo statuto e quindi distribuibili o meno a seconda delle disposizioni contenute nello statuto stesso;
- riserve di rivalutazione, costituite con utili realizzati in conseguenza a deroghe ai criteri di valutazione e distribuibili in caso di alienazione o integrale ammortamento del bene rivalutato;
- riserva ex art.6 c.2 DLgs 38/2005 per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali;
- riserva da utili su cambi, distribuibile quando si realizzano le operazioni che hanno generato l’utile.
Ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili, possono essere imposti dallo Statuto Societario o dalla stessa Assemblea. Possono infatti essere previsti:
- privilegi nella ripartizione degli utili, a seconda delle categorie di azioni;
- obblighi di accantonamento ad apposite riserve statutarie;
- diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti.
Non si può infine dar luogo a ripartizione di utili (ex art.2433 C.c.) nel caso in cui:
- nel Patrimonio Netto siano presenti perdite rinviate da esercizi precedenti, il cui ammontare determini una perdita sul capitale sociale nominale: in questo caso bisognerà prima reintegrare o ridurre il capitale;
- nell’attivo dello Stato Patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili;
- la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.
Una volta verificati ed ottemperati i predetti vincoli di destinazione, l’Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio o con apposita delibera assembleare successiva (e comunque dopo un’accurata analisi della situazione finanziaria e patrimoniale della società, delle prospettive aziendali e delle conseguenze fiscali in capo alla società ed ai soci percettori) può disporre la distribuzione ai soci degli eventuali utili rimanenti (ex art.2433 co.1 C.c.). In sede di redazione del progetto di bilancio dell’esercizio, la proposta di distribuzione dell’utile, sarà effettuata dall’organo amministrativo e dovrà essere riportata nella Relazione sulla Gestione o, in assenza, in Nota Integrativa.
Ma quali sono gli adempimenti successivi alla deliberazione di distribuzione degli utili? Vediamolo insieme:
- stampare sul Libro delle Assemblee il verbale di delibera di distribuzione degli utili;
- predisporre due copie dello stesso verbale su fogli uso bollo e farli firmare in originale; su ogni copia dovrà essere apposta, ogni quattro facciate, una marca da bollo di euro 16,00 (erano euro 14,62 fino al 25 giugno 2013);
- entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, bisogna effettuare il versamento con modello F23 (codice “109T”, causale “RP”) dell’imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 168,00;
- entro gli stessi 20 giorni occorre registrare le due copie della delibera assembleare e la ricevuta del versamento dell’imposta di registro presso l’Agenzia delle entrate;
- se la delibera di distribuzione è contestuale all’approvazione del bilancio, sarà necessario depositarla entro 30 giorni al Registro Imprese (unitamente al fascicolo di bilancio).
Sotto il profilo contabile, è necessario che venga registrato in contabilità, con data della delibera assembleare, il debito che la società ha nei confronti dei soci per la somma loro dovuta. Tale debito verrà estinto con l’effettivo pagamento dei dividendi.
Sotto il profilo fiscale, gli utili percepiti dal socio soggetto IRES concorrono a formare il reddito d’impresa nella misura del 5%.
La società che eroga i dividendi non opera alcuna ritenuta, ma dovrà:
- consegnare al socio percettore la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28 febbraio dell’anno successivo;
- compilare il modello 770 ordinario.
In Unico SC, quadro RF, dovrà essere compilato il “Prospetto del capitale e delle riserve”, nel quale vengono indicate le movimentazioni del Patrimonio Netto, necessario per il monitoraggio fiscale delle riserve.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN