Gli studi di settore per il periodo di imposta 2012 prevedono dei correttivi anticrisi che dovrebbero renderli più aderenti alla realtà economica e, almeno sulla carta, dovrebbero agevolare i professionisti. Vediamo di quali correttivi si tratta.
I correttivi congiunturali di settore sono destinati a cogliere l’aspetto relativo alla contrazione dei margini e della redditività, nonché la riduzione delle tariffe professionali.
Per gli studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali, correlata alla situazione di crisi economica.
L’applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso puntuale derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità per il coefficiente congiunturale di settore individuato per lo studio.
[ compenso puntuale derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità x coefficiente congiunturale ]
In linea generale, i correttivi per i professionisti mirano ad adeguare la flessibilità del modello specifico con riferimento ai segnalatori di crisi, che possono essere di tue tipi diversi.
Il primo tipo riguarda la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese.
Il secondo riguarda la contrazione dei costi variabili del 2012 rispetto ai dati storici di riferimento costituiti dal maggior valore dei costi variabili per il 2010 o il 2011.
La logica della riduzione di questi correttivi applicabili ai professionisti è quella di correggere al ribasso la stima dei compensi nei casi in cui il professionista, a fronte di un certo numero di incarichi ricevuti nel periodo di imposta, ne abbia incassati solo una parte oppure ci sia stata una evidente contrazione dei costi variabili rispetto agli anni precedenti.
Un abbattimento specifico sull’analisi di congruità è previsto in particolare per i giovani professionisti che nei primi anni di attività collaborano stabilmente con uno studio professionale già avviato e percepiscono un compenso che prescinde dalla tipologia e dalla quantità del lavoro svolto.
La novità interessa gli ingegneri, i geometri, gli architetti, gli avvocati, i commercialisti e i consulenti del lavoro ma dovrebbe essere estesa a tutte le categorie professionali.
L’abbattimento previsto dal correttivo è applicato alla funzione compenso relativa alle “ore dedicate all’attività”, a seguito della previsione di un modulatore che ne riduce l’incidenza. Questo permette dunque la riduzione del valore dei compensi stimati.
In buona sostanza, nell’analisi di congruità base il valore dei compensi stimati si riduce. I correttivi in questione terranno conto delle ore dedicate alle attività di collaborazione con lo studio professionale, in presenza di una serie di requisiti (anzianità professionale, esercizio della professione in forma individuale, assenza di dipendenti, svolgimento dell’attività professionale esclusivamente presso altri studi professionali).
Si può notare dunque come l’agevolazione riguardi principalmente i professionisti alle prime armi, che non hanno uno studio proprio, ma collaborano fattivamente con realtà professionali già avviate ed il compenso percepito è costituito essenzialmente dalle ore dedicate all’attività di collaborazione.
Il correttivo scatta allorquando i corrispettivi derivanti dalla stabile collaborazione determinino almeno il 50% dei compensi. In presenza di altre collaborazioni il peso dell’agevolazione sarà proporzionalmente ridotto.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN