Il lastrico solare non deve essere equiparato, almeno ai fini dell’IMU, a un’area edificabile. Il Ministero dell’Economia e delle finanze, infatti, con la risoluzione n. 8/DF del 22 luglio 2013 ha definitivamente chiarito una vicenda che, in realtà, aveva già affrontato in occasione dell’ICI. La questione era sorta riguardo a un lastrico solare utilizzato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. In particolare, era dubbia l’assoggettabilità all’IMU del lastrico solare perché considerabile come area edificabile. Ripercorriamo assieme la vicenda.
In merito al problema sopra esposto, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che “qualsiasi bene immobile deve essere individuato secondo le regole catastali, ossia mediante l’identificativo della mappa per le aree (rectius particelle), a cui può essere aggiunto il subalterno per le unità immobiliari ivi ubicate”.
In particolare, secondo il Ministero, l’immobile può essere qualificato come area edificabile soltanto se sulla stessa non sia individuabile alcuna unità immobiliare. Ai fini IMU, quindi, ne consegue che la base imponibile è data:
- dal valore della stessa così come rilevabile in comune commercio;
- dalla rendita catastale associata a ciascuna unità immobiliare, realizzata sull’area, aumentata del coefficiente di rivalutazione del 5%, come previsto dall’art. 3, comma 48, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 a cui si applicano i moltiplicatori fissati dall’art. 13, comma 4, del D. L. n. 201 del 2011.
In altri termini:
- il lastrico solare è associato a un edificio nel quale “albergano” una o più unità immobiliari;
- l’Agenzia del territorio, nell’allegato tecnico II alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, ha puntualizzato che, per la valutazione dell’immobile, “occorre tenere conto delle sole potenzialità edificatorie già espresse attraverso l’attuata edificazione, e non di quelle previste dagli strumenti urbanistici in vigore, atteso che la stima catastale riguarda l’uso attuale del bene e non già l’uso fisicamente possibile e legalmente ammissibile, caratterizzato dalla massima produttività.”
Ne consegue che i lastrici solari devono necessariamente essere considerati parte integrante dell’immobile e, pertanto, concorrono alla formazione della rendita catastale dell’unità immobiliare della quale fanno parte. Va pertanto esclusa la qualificazione del lastrico solare quale area edificabile durante la fase di costruzione dell’impianto fotovoltaico.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN