Diamo risposta a un quesito relativo a un caso pratico di studio: “Un mio cliente, con quote in una società, mi richiede la compilazione di una dichiarazione ISEE per l’iscrizione all’Università del figlio studente. Leggendo le istruzioni per la compilazione, mi viene chiesto di indicare nella DSU il patrimonio netto della società. Potete illustrarmi come procedere alla sua determinazione ai fini ISEE?”
Con riferimento al patrimonio mobiliare, il D.L. 109/98 e s.m. definisce ed elenca in maniera esaustiva quali sono le componenti del patrimonio mobiliare da considerare in sede di compilazione dell’ISEE (art. 3 comma 2 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999). Nel caso specifico, in presenza di partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, ne definisce la composizione, il valore da considerare e la data alla quale riferire il loro valore.
Appartengono a questa categoria le azioni delle società di capitale (SPA e SAPA) non quotate nei mercati regolamentari, le quote di società a responsabilità limitata (SRL) e le quote di società di persone (SNC, SAS, SS).
Per le società di capitali (adempimento obbligatorio) o di persone che operano in regime di contabilità ordinaria il valore della frazione del patrimonio netto sarà rilevato dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU.
Tale formula sintetizza il valore da considerare:
Patrimonio Netto = capitale sociale + riserve + utili conseguiti in attesa di destinazione – perdite in sospeso in attesa di copertura
Per le società di persone che operano in regime di contabilità semplificata, il valore del patrimonio netto da indicare, rapportato alla quota di possesso, sarà frutto invece di una serie di calcoli e considerazioni con riferimento ai dati contabili della stessa.
In particolare il valore da considerare sarà dato dalla somma algebrica di:
- Valore delle rimanenze finali: il valore si desume dall’inventario che dovrebbe essere predisposto anche ai fini fiscali;
- Beni strumentali al netto dei relativi ammortamenti: tale valore si desume dal libro dei cespiti ammortizzati ed è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e gli ammortamenti effettuati;
- Altri cespiti o beni patrimoniali: comprende tutti gli altri cespiti e beni patrimoniali (conti correnti bancari e postali, marchi brevetti, partecipazioni possedute, ecc.), e porta alla redazione di un vero e proprio stato patrimoniale, con l’indicazione delle altre voci di debito e credito.
La determinazione del patrimonio netto prevista per le società in contabilità semplificata si applica alle imprese individuali e ai regimi minori diversi da quello ordinario:
- Contribuenti minimi (art. 1 della Legge n.244 del 24 dicembre 2007);
- Nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della Legge n.388 del 23 dicembre 2000).
Il valore del patrimonio netto sarà determinato con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
Qui di seguito riportiamo un utile prospetto per la determinazione del patrimonio netto in presenza di società di persone in contabilità semplificata, per i regimi minori diversi da quello ordinario e per le imprese individuali.
Marco Canese – Centro Studi CGN